Istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo.
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giugno 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
I s t it u z io n e
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E' istituita la Riserva naturale orientata di Bosco Solivo ai sensi dell'Art. 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di are protette Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia).
Art. 2.
C o n f i n i
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I confini della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo, incidenti sul territorio del comune di Borgo Ticino, sono individuati nella allegata planimetria in scala 1:25000.
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Il territorio della Riserva naturale orientata e' delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il perimetro e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita', recanti la scritta: Regione Piemonte - Riserva naturale orientata di Bosco Solivo.
Art. 3.
F i n a l i t a'
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Le finalita' dell'istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo, individuate nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'Art. 1 della legge regionale n. 12/1990 e nell'Art. 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998), inserito dall'Art. 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, sono le seguenti:
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tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali, le tradizioni e le attivita' caratteristiche dell'area protetta;
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promuovere e valorizzare le attivita' economiche tradizionali legate all'utilizzo ecosostenibile delle risorse;
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riqualificare il patrimonio forestale al fine di ricostruire l'unita' ambientale e paesaggistica del Bosco Solivo, valorizzando le pratiche silvocolturali e le consuetudini delle popolazioni locali;
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garantire forme d'uso del territorio ed uno sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli aspetti ambientali, paesaggistici e le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio;
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promuovere, organizzare e sostenere la ricostruzione ed il ripristino di tali risorse e valori;
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promuovere, organizzare e sostenere attivita' di studio, di ricerca, didattiche e scientifiche;
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promuovere e gestire ogni iniziativa necessaria ed utile per consentire la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali;
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garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni, e di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e successive modificazioni, secondo le disposizioni attuative del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche), modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.
Art. 4.
Gestione e personale
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Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' istitutive sono esercitate dall'ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore previsto...
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