Istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del

  1. giugno 2006)

    IL CONSIGLIO REGIONALE

    Ha approvato

    LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Promulga la seguente legge:

    Art. 1.

    I s t it u z io n e

  2. E' istituita la Riserva naturale orientata di Bosco Solivo ai sensi dell'Art. 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di are protette Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia).

    Art. 2.

    C o n f i n i

  3. I confini della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo, incidenti sul territorio del comune di Borgo Ticino, sono individuati nella allegata planimetria in scala 1:25000.

  4. Il territorio della Riserva naturale orientata e' delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il perimetro e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita', recanti la scritta: Regione Piemonte - Riserva naturale orientata di Bosco Solivo.

    Art. 3.

    F i n a l i t a'

  5. Le finalita' dell'istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo, individuate nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'Art. 1 della legge regionale n. 12/1990 e nell'Art. 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998), inserito dall'Art. 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, sono le seguenti:

    1. tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali, le tradizioni e le attivita' caratteristiche dell'area protetta;

    2. promuovere e valorizzare le attivita' economiche tradizionali legate all'utilizzo ecosostenibile delle risorse;

    3. riqualificare il patrimonio forestale al fine di ricostruire l'unita' ambientale e paesaggistica del Bosco Solivo, valorizzando le pratiche silvocolturali e le consuetudini delle popolazioni locali;

    4. garantire forme d'uso del territorio ed uno sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli aspetti ambientali, paesaggistici e le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio;

    5. promuovere, organizzare e sostenere la ricostruzione ed il ripristino di tali risorse e valori;

    6. promuovere, organizzare e sostenere attivita' di studio, di ricerca, didattiche e scientifiche;

    7. promuovere e gestire ogni iniziativa necessaria ed utile per consentire la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali;

    8. garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni, e di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e successive modificazioni, secondo le disposizioni attuative del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche), modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.

    Art. 4.

    Gestione e personale

  6. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' istitutive sono esercitate dall'ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore previsto...

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