N. 84 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 giugno 2010

Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 24 maggio 2010, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora dell'Avvocatura della Regione Toscana, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Italia n. 102, presso lo studio dell'avv. Giovanni Pasquale Mosca contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 recante 'Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali'.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2010 e' stato pubblicato il decreto-legge n. 64/2010, contenente disposizioni in materia di spettacolo e attivita' culturali.

In particolare:

l'art. 1 stabilisce che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, il Governo, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, adotta uno o piu' regolamenti per la revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai criteri ivi prescritti. E' inoltre previsto che sullo schema di regolamento e' acquisito il parere, tra gli altri, della Conferenza unificata di cui all'art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, parere che deve essere espresso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del predetto schema, decorso il quale il regolamento e' comunque emanato;

l'art. 4, prevede che il Ministro per i beni e le attivita' culturali ridetermina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, i criteri per l'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, nonche' le modalita' per la loro liquidazione e anticipazione, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239 e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011. I criteri di assegnazione tengono conto dei livelli quantitativi e della importanza culturale della produzione svolta, della regolarita' gestionale degli organismi, nonche' degli indici di affluenza del pubblico e sono riferiti ad attivita' gia' svolte e rendicontate. E' inoltre previsto che dall'anno 2010 il Ministero per i beni e le attivita' culturali puo' liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'ottanta per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalita' previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.

Le su citate disposizioni contengono norme in materia di spettacolo.

Secondo l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale n. 285 del 2005, la materia dello spettacolo e' sicuramente riconducibile alla materia 'promozione e organizzazione di attivita' culturali' di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. che riguarda 'tutte le attivita' riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo' (si veda in tal senso anche Corte costituzionale sentenza n. 255 del 2004).

In particolare, la Corte ha affermato che, trattandosi di materia di competenza legislativa ripartita fra Stato e regione, 'di norma la legislazione statale dovrebbe limitarsi a definire i soli principi fondamentali della materia, mentre le funzioni amministrative dovrebbero essere attribuite normalmente ai livelli di governo sub-statali in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza indicati nell'art. 118 Cost. La disciplina in esame (rectius d.lgs. n. 28/2004), invece, appare essenzialmente caratterizzata, sul piano legislativo, da una normativa completa ed autoapplicativa, senza distinzione fra principi e dettagli, e, sul piano amministrativo, da un modello di gestione accentuatamente statalistico ed essenzialmente fondato su poteri ministeriali, con una presenza del tutto marginale di rappresentanti delle autonomie territoriali. Tutto cio' parrebbe contrastante non solo con l'art.

117, terzo comma, Cost. ma anche con il primo comma dell'art. 118

Cost., dal momento che, ove si fosse voluto intervenire in questa particolare materia mediante una 'chiamata in sussidiarieta'' delle funzioni amministrative da parte dello Stato, cio' avrebbe richiesto, ormai per consolidata giurisprudenza di questa Corte, quanto meno 'una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealta'' (sentenza n. 303 del 2003; ma analogamente cfr. anche sentenze n. 242 del 2005, n. 255 e n. 6 del 2004)'. Ed ancora, la Corte con la pronuncia in esame chiarisce che sebbene si possa ipotizzare, nell'ambito di cui si tratta, 'un intervento dello Stato che si svolga, anzitutto, mediante la posizione di norme giuridiche che siano in grado di guidare - attraverso la determinazione di idonei principi fondamentali - la successiva normazione regionale soddisfacendo quelle esigenze unitarie cui si e' fatto riferimento (e a questo riguardo assume specifico rilievo la collocazione della materia de qua tra quelle a competenza ripartita), ma anche, la' dove necessario, mediante la avocazione in sussidiarieta' sia di funzioni amministrative che non possano essere adeguatamente svolte ai livelli inferiori, sia della relativa potesta' normativa per l'organizzazione e la disciplina di tali funzioni'; tuttavia 'Dal punto di vista del recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle regioni, e' anzitutto indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria...

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