LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2009, n. 31 - Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 17 dicembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza 1. La Regione, in attuazione dell'art. 11, comma 2, dello Statuto e nel rispetto delle competenze degli enti locali, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominato Garante), al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze.

  1. Il Garante svolge la propria attivita' in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non e' sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

    Art. 2

    F u n z i o n i 1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

    1. promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;

    2. vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in eta' evolutiva;

    3. rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalita' previste dalla presente legge;

    4. vigila, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica o religiosa e favorisce le iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della dignita' di tutti i minori;

    5. segnala ai servizi sociali e all'autorita' giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;

    6. vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio regionale di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;

    7. concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 ( Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' ed infanzia);

    8. fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali operanti nell'area minorile, propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attivita' di formazione per le persone interessate a svolgere attivita' di tutela e curatela e svolge attivita' di consulenza ai tutori ed ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;

    9. concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato;

    10. accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore eta', dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a) e fornisce informazioni sulle modalita' di tutela e di esercizio di tali diritti, anche attraverso un'apposita linea telefonica gratuita;

    11. segnala alle amministrazioni pubbliche competenti i casi di violazione di diritti indicati alla lettera a), conseguenti a atti o fatti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore eta';

    12. ...

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