LEGGE REGIONALE 23 novembre 2009, n. 40 - Nuova disciplina dell'imposta regionale sulle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli al pubblico registro automobilistico. Abrogazione del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 50 del 15 dicembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge Art. 1

Oggetto 1. In conformita' all'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), la presente legge detta disposizioni in materia di imposta regionale sulle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (PRA) competente per territorio.

Art. 2

Presupposti dell'IRT e soggetti passivi 1. L'IRT e' dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione presentate al PRA.

  1. Le formalita' d'iscrizione riguardano:

    1. l'iscrizione originaria o prima iscrizione di un veicolo al PRA;

    2. l'iscrizione dell'ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;

    3. l'iscrizione dell'ipoteca convenzionale a favore di altri creditori.

  2. Le formalita' di annotazione riguardano:

    1. i trasferimenti di proprieta' del veicolo;

    2. la rinnovazione dell'ipoteca;

    3. il trasferimento dell'ipoteca in seguito a cessione del credito o in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;

    4. la surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;

    5. la costituzione di pegno, a favore di altro creditore, del credito garantito dal veicolo;

    6. la cancellazione parziale di una iscrizione ipotecaria;

    7. la costituzione di usufrutto ai sensi dell'art. 2683 del codice civile e seguenti.

  3. Sono escluse le formalita' non aventi contenuto patrimoniale quali:

    1. le denunce di perdita e di rientro in possesso;

    2. le denunce di cessazione dalla circolazione;

    3. le denunce di variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste;

    4. l'annotazione, la variazione o la cancellazione della locazione;

    5. i rinnovi d'iscrizione per cambio targa in Italia;

    6. l'acquisto di possesso per le pubbliche amministrazioni e le formalita' richieste dalle medesime, quali confische e sequestri.

  4. Quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto debbano eseguirsi piu' formalita' di natura ipotecaria, l'IRT e' dovuta una sola volta.

  5. Soggetto passivo dell'IRT e' l'acquirente del veicolo, ai sensi degli artt. 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

    285 (Nuovo codice della strada), o il soggetto nell'interesse del quale e' compiuta l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione al PRA.

  6. Nel caso di omessa trascrizione al PRA da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel PRA puo' richiedere la registrazione del trasferimento di proprieta' anche senza presentazione del documento di proprieta', come previsto dall'art. 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514 (Regolamento sulle modalita' e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalita' di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonche' i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187). Il recupero dell'IRT, oltre le sanzioni e gli interessi, deve essere eseguito nei confronti dell'acquirente.

  7. I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all'IRT secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 novembre 1998, n. 435 (Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

    446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione), ad eccezione dei motoveicoli ultratrentennali e dei motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, costruiti da almeno venti anni e individuati con proprie determinazioni dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI) e dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), esclusi quelli adibiti ad uso...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT