LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2009, n. 23 - Nuova legge organica in materia di artigianato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 57 del 6 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalita' ed oggetto 1. La Regione, ai sensi dell'art. 45 della Costituzione e nell'ambito della competenza legislativa di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, riconosce al settore dell'artigianato un ruolo di primaria importanza ai fini della tutela, dello sviluppo, della valorizzazione economica e sociale del territorio e del sostegno all'occupazione.

  1. Spetta alla Regione l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione, previa concertazione con le associazioni di categoria artigiane.

    Art. 2

    Destinatari 1. Le norme della presente legge si applicano:

    1. alle imprese che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, risultino iscritte nel registro delle imprese con la denominazione di 'impresa artigiana';

    2. ai consorzi e alle societa' consortili, costituiti tra imprese artigiane, iscritti nel registro delle imprese con la denominazione di 'consorzio artigiano' o 'societa' consortile artigiana';

    3. ai consorzi, alle societa' consortili, cui partecipano, oltre alle imprese artigiane, anche imprese di minori dimensioni ed enti pubblici o privati, con le finalita', le condizioni ed i requisiti previsti dalla presente legge iscritti nel registro delle imprese con la denominazione di cui alla lettera b);

    4. ai confidi di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni della legge 24 novembre 2003, n. 326 iscritti nel registro delle impreee di una delle provincie della Regione.

    Art. 3

    Associazioni di categoria 1. La Regione riconosce le associazioni di categoria artigiane a struttura presenti nel CNEL, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro dell'artigianato, effettivamente presenti ed operanti in Abruzzo, quali soggetti principali di riferimento dell'ente per sviluppare le politiche, le azioni e le attivita' a favore del comparto.

  2. Si intendono per effettivamente presenti ed operanti quelle associazioni che dimostrino di avere strutture operative con personale dipendente ed uffici stabilmente aperti in almeno tre provincie.

  3. In tutti gli articoli successivi della presente legge e di quelle in materia di artigianto ogni richiamo alle associazioni di categoria e' da intendersi fatto con riferimento a quelle previste con le modalita' del presente articolo.

  4. La regione riconosce il valore e l'importanza della bilateralita'.

    Art. 4

    Disposizioni di attuazione 1. La Giunta Regionale, in tutte le norme nelle quali e' previsto, detta le disposizioni di attuazione della presente legge secondo criteri di imparzialita', trasparenza, buona amministrazione, parita' di trattamento, ragionevolezza e coerenza.

    Art. 5

    Funzioni e compiti della Regione 1. La Regione esercita le funzioni amministrative di sua competenza in materia di artigianato, attribuendole agli enti locali, nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 118 della Costituzione e dalle leggi nazionali e regionali in materia.

  5. La Regione esercita direttamente le funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario.

  6. Sono altresi' riservate alla Regione le funzioni amministrative:

    1. di cui all'art. 28 e seguenti, concernenti aiuti alla trasmissione d'impresa, agli interventi per favorire la creazione di impresa ed interventi diretti;

    2. di cui all'art. 34, concernenti le iniziative promozionali di interesse regionale o che vengano promosse o organizzate direttamente dalla Regione o per il tramite dei soggetti di cui allo stesso art. 34;

    3. di cui all'art. 35, concernenti la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'Artigianato;

    4. di cui agli artt. 36 e seguenti, concernenti interventi economici a sostegno delle imprese artigiane e delle loro forme associative;

    5. di cui agli artt. 43 e seguenti, concernenti interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell'occupazione;

    6. di cui all'art. 46, concernenti contributi per il finanziamento di iniziative promosse e realizzate da parte delle associazioni di categoria artigiane;

    7. di cui agli artt. 47 e seguenti, concernenti interventi per la predisposizione di aree attrezzate per insediamenti artigianali;

    8. relative alla ricerca applicata e trasferimento delle tecnologie, anche mediante la costituzione di centri di servizi, in collaborazione con le associazioni di categoria;

    9. di cui agli artt. 50 e seguenti concernenti la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura;

    10. relative all' attuazione di programmi comunitari;

    11. relative all'indirizzo, alla programmazione, al coordinamento, alla vigilanza e al monitoraggio, con particolare riferimento agli interventi di esclusivo interesse regionale cofinanziati dall'Unione europea o da altri soggetti.

  7. La Regione, fermo restando il disposto di cui al comma 3, esercita tutte le altre funzioni amministrative che non sono attribuite espressamente agli enti locali e allo Stato.

  8. Le funzioni di cui al comma 3 possono essere esercitate anche con l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche, attraverso il portale regionale e il sistema informativo, con particolare riguardo al coordinamento con il sistema informativo degli sportelli unici per le attivita' produttive.

    Art. 6

    Funzioni delle Province 1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative alla formazione professionale, di cui agli art. 24 e seguenti.

  9. Sono delegate alle province le seguenti funzioni amministrative:

    1. gli interventi economici a sostegno degli oneri sostenuti per la realizzazione delle iniziative promozionali di cui all'art. 34 da parte dei soggetti indicati nello stesso articolo e cioe' enti pubblici, associazioni delle categorie artigiane o di enti finalizzati alla promozione dell'artigianato riconosciuti dalla Regione, ad eccezione delle iniziative che possano rivestire un interesse regionale o che vengano promosse e organizzate direttamente dalla Regione, o per il tramite dei soggetti di cui all'art. 34;

    2. gli interventi diretti all'incentivazione dell'occupazione giovanile di cui all'art. 23.

  10. Le funzioni delegate sono esercitate dalle province, in conformita' agli indirizzi programmatici generali della Regione, mediante l'adozione di piani volti a perseguire la crescita delle attivita' artigiane presenti sul territorio e la nascita di nuove imprese, secondo criteri di priorita' per ambiti territoriali, con particolare riferimento al dato occupazionale, al settore ed alle finalita', nel rispetto del processo concertativo con le associazioni di categoria artigiane.

    Art. 7

    Funzioni dei Comuni 1. Sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

    1. gli atti di verifica relativi alla iscrizione delle imprese artigiane nel registro delle imprese;

    2. gli atti di verifica per le modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dal registro delle imprese;

    3. l'individuazione, la realizzazione e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane e loro forme associative, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale, anche in collaborazione con i distretti industriali, filiere e clusters;

    4. la predisposizione di programmi per l'artigianato di servizi e per i mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;

    5. per i nuovi insediamenti artigianali le distanze minime dai confini sono previste dagli strumenti urbanistici comunali.

  11. Sono delegate ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

    1. l'applicazione e la riscossione delle sanzioni amministrative, cosi' come previsto dalla presente legge e dalle altre leggi di settore, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

    2. l'esercizio delle funzioni delegate espressamente previste dalle leggi regionali in materia di artigianato.

  12. Le funzioni delegate sono esercitate dai comuni, in conformita' agli indirizzi programmatici generali della Regione, nonche' in raccordo con la programmazione provinciale e nel rispetto del processo concertativo con le associazioni di categoria artigiane.

    Art. 8

    Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 1. Sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, le funzioni amministrative attinenti l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane, da esercitarsi secondo le modalita' di cui alla presente legge.

  13. Per l'esercizio delle funzioni delegate sono devoluti alle Camere di commercio i proventi dei diritti di segreteria sugli atti e certificati relativi alle imprese artigiane, nonche' i proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21.

    Art. 9

    Modalita' di esercizio delle funzioni delegate 1. Gli enti delegati esercitano le funzioni loro attribuite nel rispetto delle leggi e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta regionale.

  14. La Regione e gli enti delegati sono tenuti a trasmettersi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

  15. Nel caso di mancato svolgimento delle funzioni delegate, la Regione invita l'ente inadempiente ad attuarle, assegnandogli un termine di giorni trenta, decorrenti dalla diffida ad...

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