N. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 23 aprile 2010

Ricorso della Provincia autonoma di Trento, con sede in Trento,

Piazza Dante n. 15, in persona del Presidente pro tempore, on.

Lorenzo Dellai, rappresentata e difesa, giusta procura speciale racc.

39587, rep. 27315, prat. 636 Procure del 23 aprile 2010 dell'Ufficiale rogante dott. Tommaso Sussarellu, dagli avv.ti Nicolo' Pedrazzoli e prof. Achille Chiappetti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, alla Via Paolo Emilio n. 7, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370, per l'accertamento della violazione di norme costituzionali e statutarie attributive di competenze e garanzie alla Provincia autonoma di Trento ed, in particolare, dell'art. 116 Cost., degli artt. 8 e 14 Cost. dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, degli artt. 117 e 118

Cost. applicabili in virtu' della clausola di favore di cui all'art.

10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonche' dei principi di leale collaborazione e di sussidiarieta' e adeguatezza come concretizzati attraverso l'intesa preventiva con la Provincia autonoma introdotta dall'art. 1, comma l, della legge 21 dicembre 2001 n. 443 e per l'annullamento, in parte qua, del Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale predisposto dal Governo da inserire ai sensi dell'art. 1, comma, della legge n. 443 del 2001, nel 7° Documento di Programmazione Economica e Finanziaria ed in particolare della Tabella 11 allegata a tale Programma, nonche' degli altri punti del Programma stesso, dai quali discenda che l'Autostrada Trento-Piovene-Rocchette e' (o sarebbe) inclusa nella legge obiettivo e nei corridoi comunitari ed pertanto inserita nell'elenco delle grandi opere per le quali si applicano le disposizioni della citata legge n. 443 del 2001, nonche' degli atti approvativi e dei pareri del CIPE nn. 51 e 52 del 2009 e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 27 gennaio 2010.

F a t t o 1. - Com'e' noto, gli artt. 8 e 14 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con Legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948 e inserito nel Testo Unico delle Leggi costituzionali sull'autonomia della Regione Trentino Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, attribuiscono alla Provincia autonoma di Trento la potesta' legislativa e amministrativa in molteplici materie attinenti al territorio tra le quali l''urbanistica', la 'tutela del paesaggio' e la 'viabilita''.

Tali attribuzioni sono state ulteriormente accresciute a seguito delle modifiche apportate all'art. 117 Cost. dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001 esteso alle Autonomie Speciali e alle Provincie Autonome in virtu' della clausola di favore di cui all'art.

10 della medesima Legge costituzionale. Alle regioni e alle Province autonome spettano le potesta' legislativa e amministrativa in materia di 'governo del territorio' e di 'grandi vie di comunicazione'.

Come e' altresi' noto, con la legge di delegazione 21 dicembre 2001, n. 443, sono stati stabiliti i principi e criteri relativi alla nuova disciplina per la realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale. Il legislatore, infatti, ha individuato una speciale disciplina dei procedimenti da seguire per la sollecita realizzazione di tali opere fondamentali da parte dello Stato che incidono sulle materie assegnate alla competenza legislativa delle Regioni.

Tale disciplina normativa ha superato il vaglio della Corte costituzionale in quanto ritenuta conforme - grazie ai procedimenti collaborativi in esso previsti - alla necessita' di tutela del preminente interesse nazionale in coerenza con i principi costituzionali della sussidiarieta' ed adeguatezza, del rovesciamento del criterio di riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni nonche' del principio di leale collaborazione.

In particolare, per quanto attiene al potere di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, che la Legge stessa ha mantenuto in capo al Governo, e' stata introdotta espressamente all'art. 1, comma 1, l'obbligatoria e prioritaria intesa con la Regione o la Provincia autonoma interessata. Tale intesa, dunque, deve precedere la presentazione del...

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