LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2009, n. 59 - Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 26 ottobre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Preambolo:

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.

882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e il benessere degli animali;

Vista la legge del 14 agosto 1991, n. 281 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente il recepimento (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 20 marzo 2009;

Considerato quanto segue:

1. La necessita' di addivenire, in seguito all'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, all'adozione di specifiche disposizioni finalizzate ad assicurare: il benessere degli animali, evitarne gli utilizzi riprovevoli, consentirne l'identificazione attraverso appositi 'microchip' ed utilizzare la 'pet-therapy' per la cura di anziani e bambini.

2. Che la Giunta regionale, per ottemperare ad esigenze funzionali, ha emanato specifiche direttive alle aziende sanitarie con deliberazione 23 aprile 2007, n. 283 (Direttive alle Aziende USL per la sorveglianza sul benessere degli animali), estendendo l'ambito della sorveglianza alle categorie di animali ed alle attivita' che non risultavano altrimenti contemplate.

3. L'esigenza di regolare le relazioni tra gli esseri umani e gli animali, in seguito alla sensibilita' crescente delle norme verso i bisogni degli animali in quanto 'esseri senzienti e non quali cose messe a disposizione del genere umano', come riconosciuto dal Trattato dell'Unione europea di Lisbona, sottoscritto il 13 dicembre 2007 da ventisette Stati.

4. L'opportunita' di dover riorganizzare la normativa regionale vigente in materia con apposita legge regionale che ricompranda la revisione e l'adeguamento della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo), della quale infatti se ne dispone l'abrogazione.

5. Di addivenire ad una legge di principi generali a tutela del benessere degli animali che si proponga di combattere le forme di maltrattamento degli animali attraverso la codificazione di norme che indichino i comportamenti corretti, nonche' sensibilizzino i proprietari verso una corretta conduzione dell'animale nei luoghi pubblici garantendo al contempo l'incolumita' delle persone e il rispetto dell'animale e ponendo fine a pratiche disdicevoli, quali l'addestramento a cui sono sottoposti alcuni animali; l'eliminazione, attraverso il sistema sanzionatorio, dei comportamenti scorretti; la facilitazione dell'accertamento degli illeciti per gli agenti incaricati. Una legge che intervenga nel complesso della materia riguardante la gestione, il trasporto e il commercio dell'animale rimandando le specifiche disposizioni al regolamento di attuazione della legge.

Si approva la presente legge:

Art. 1

F i n a l i t a' 1. La Regione Toscana, in coerenza con le finalita' dell'art. 4 del proprio Statuto, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudelta' verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera affinche' sia promosso, nel sistema educativo dell'intera popolazione, il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale valorizza il ruolo delle associazioni senza scopo di lucro e delle imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalita' di protezione e difesa degli animali, sostiene la cultura animalista ed ogni corrente di pensiero ispirata al rispetto ed alla protezione degli animali.

Art. 2

Oggetto 1. La presente legge individua i comportamenti necessari a garantire il benessere degli animali nelle situazioni in cui si esplica una forma di interazione con l'uomo e nelle attivita' in cui essi vengano impiegati; disciplina inoltre le modalita' per il controllo della riproduzione, l'identificazione dei cani e le altre misure necessarie per il controllo del randagismo canino e felino.

2. La legge individua i contenuti dei programmi di informazione ed educazione volti a favorire la l'applicazione dei principi in essa contenuti, nonche' la diffusione delle conoscenze relative alle necessita' ed alle abitudini degli animali.

Art. 3

Ambito di applicazione 1. La presente legge si applica agli animali che vivono sul territorio regionale nell'ambito di un rapporto di interazione e convivenza con l'uomo.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge:

  1. gli animali impiegati in attivita' gia' oggetto di specifica disciplina, per gli aspetti espressamente considerati, quali allevamento zootecnico, caccia, pesca, sperimentazione, derattizzazione, disinfestazione, giardini zoologici, bioparchi e centri di recupero;

  2. gli animali che vivono allo stato libero e non interagiscono con l'uomo;

  3. i feti e gli embrioni animali.

    3. Gli animali di cui al comma 2, lettere a) e b), rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge qualora si instauri un rapporto di convivenza ed interazione tra di essi e l'uomo.

    4. Ogni attivita' economica concernente animali, incluse l'attivita' di cura e toelettatura, e' svolta, oltre a quanto previsto agli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

    Art. 4

    Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intende per:

  4. 'interazione': rapporto tra animale e uomo per finalita' di affezione, sociali, terapeutiche o economiche, senza sfruttamento dell'animale per finalita' alimentari;

  5. 'convivenza': situazione di fatto in cui si realizza una forma di interazione tra animale e uomo;

  6. 'necessita'': insieme dei bisogni minimi e delle esigenze degli animali, compatibili con le modalita' di convivenza;

  7. 'responsabile di un animale': il proprietario o chiunque conviva con animali; chiunque accetti di detenere un animale non di sua proprieta' per un periodo determinato; il rappresentante legale, qualora proprietaria sia una persona giuridica; il sindaco per quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979;

  8. 'attivita' di commercio': lo scambio di animali a fini di lucro.

    Art. 5

    Obblighi del responsabile 1. Il responsabile di un animale ha l'obbligo di garantire la salute ed il benessere del medesimo, di provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure ed attenzioni adeguate secondo le necessita'; in particolare il responsabile:

  9. assicura all'animale cibo ed acqua di tipo ed in quantita' conveniente e con periodicita' adeguata;

  10. garantisce le necessarie cure sanitarie;

  11. garantisce l'equilibrio fisico dell'animale mediante adeguate possibilita' di movimento;

  12. garantisce l'equilibrio comportamentale e psicologico dell'animale evitando situazioni che possono costituire fonte di paura o angoscia;

  13. adotta misure idonee a prevenire l'allontanamento dai luoghi di abituale soggiorno;

  14. assicura all'animale un ricovero idoneo e pulito;

  15. garantisce l'adeguato e costante controllo dell'animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumita'.

    2. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 41 individua i criteri e le modalita' per il ricovero dell'animale e la prevenzione dell'allontanamento.

    Art. 6

    Trasporto di animali 1. E' consentito il trasporto di animali in contenitori o in vani di veicoli a condizione che:

  16. vi sia sufficiente circolazione d'aria;

  17. vi sia spazio sufficiente a consentire all'animale la stazione eretta quadrupedale e la possibilita' di sdraiarsi;

  18. siano adottate misure idonee a proteggere gli animali da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche.

    2. E' vietato, comunque, il trasportare animali, nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli, per qualsiasi periodo di tempo.

    3. Il regolamento di cui all'art. 41 definisce le norme e le modalita' di viaggio, nonche' le caratteristiche dei mezzi speciali per il trasporto degli animali.

    Art. 7

    Controllo della riproduzione 1. Chiunque adibisca un animale alla riproduzione deve considerare le caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenie, della femmina gravida o allattante e la pubblica incolumita'.

    2. La sterilizzazione degli animali e' eseguita solo da medici veterinari.

    Art. 8

    Amputazioni 1. Sono vietate le amputazioni finalizzate unicamente a modificare l'aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici;

    in particolare sono vietati:

  19. il taglio della coda;

  20. il taglio delle orecchie;

  21. la recisione delle corde vocali;

  22. l'asportazione di speroni e artigli;

  23. l'asportazione o la limatura dei denti.

    2. Qualora sia necessario, per situazioni patologiche, gli interventi di cui al comma 1, sono effettuati solo da medici veterinari su animali identificati. Il medico veterinario rilascia al responsabile dell'animale un certificato da cui risulti la necessita' terapeutica dell'intervento e ne invia copia all'azienda unita' sanitaria locale (azienda USL) di riferimento, entro quindici giorni dall'effettuazione dell'intervento.

    3. Il taglio della coda di cui al comma 1, lettera a), e' consentito solo per i cani appartenenti alle razze riconosciute dalla...

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