LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 22 - Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia.

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 26 ottobre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

O g g e t t o 1. In attuazione dell'art. 123 della Costituzione e dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia della Lombardia la presente legge disciplina il Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, di seguito denominato CAL, quale organo di consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali lombarde.

Art. 2

Costituzione e composizione del CAL 1. Il CAL e costituito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che prende atto dei nominativi dei componenti di cui ai commi 2 e 3, all'inizio di ogni legislatura regionale, entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. La seduta di insediamento del CAL e' convocata entro dieci giorni dalla deliberazione dell'ufficio di presidenza di costituzione del CAL.

  1. Il CAL e' composto da:

    1. i presidenti di ogni provincia;

    2. i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;

    3. un presidente di comunita' montana;

    4. un presidente di unione di comuni;

    5. i presidenti dell'Unione province lombarde (UPL), dell'Associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia), della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM) e dell'Associazione italiana del consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE Lombardia);

    6. dodici sindaci di comuni con popolazione superiore a duemila abitanti;

    7. tre sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a duemila abitanti.

  2. La composizione del CAL in caso di riunione per l'analisi e la valutazione delle politiche regionali, di cui all'art. 54, commi 8 e 9, dello Statuto, e' integrata da:

    1. due rappresentanti del mondo delle universita', eletti dalla Conferenza regionale dei rettori con votazione a preferenza unica;

    2. un rappresentante di centro di ricerca o di comunita' tecnico-scientifica e professionale, eletto dalla Conferenza regionale dei rettori con votazione a preferenza unica;

    3. due rappresentanti delle istituzioni scolastiche autonome e formative accreditate, nominati dal Comitato Istituzionale di Coordinamento (C.I.C.), di cui all'art. 7 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia);

    4. il presidente di Unioncamere Lombardia;

    5. cinque presidenti di Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura (CCIAA), designati da Unioncamere Lombardia;

    6. due rappresentanti espressi dal tavolo permanente di con-sultazione con i soggetti del terzo settore, istituito ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera m), della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario);

    7. due rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative.

  3. Il CAL dura in carica per l'intera legislatura regionale.

  4. I componenti del CAL di cui ai commi 2 e 3 decadono dalla carica al termine del rispettivo mandato. L'ufficio di presidenza del CAL provvede all'integrazione della composizione del CAL con propria deliberazione entro quindici giorni dalla accertata cessazione della carica. Per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2, lettere

    c), d), f) e g) sono utilizzate rispettivamente le graduatorie di cui agli articoli 3 e 4.

    Art. 3

    Elezione dei presidenti delle comunita' montane e delle unioni di comuni 1. Il componente del CAL di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), e' eletto dai presidenti delle comunita' montane riuniti nella Conferenza dei presidenti delle comunita' montane lombarde, di cui all'art. 14, comma 4, della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunita' montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali). Ogni presidente puo' esprimere una sola...

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