DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 gennaio 2010, n. 3 - Regolamento recante norme sui «Volontari per la sicurezza», in attuazione dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 27 gennaio 2010) IL PRESIDENTE Visto l'art. 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale), il quale istituisce e disciplina i 'volontari per la sicurezza';

Precisato che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 9/2009, al fine di assicurare adeguata uniformita' sul territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato, individua con apposito regolamento i requisiti di onorabilita' dei volontari e i compiti ad essi demandati, specificando, in relazione alle diverse tipologie di attivita':

  1. le modalita' esecutive del servizio svolto;

  2. le dotazioni e l'abbigliamento di cui il personale volontario deve essere fornito;

  3. la formazione necessaria per l'acquisizione delle competenze individuali o delle abilitazioni richieste;

  4. la copertura assicurativa da garantire per l'esercizio delle attivita';

    Precisato che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 9/2009, con lo stesso regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati anche l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei volontari per la sicurezza;

    Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), nonche' la legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato);

    Vista altresi' la legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nonche' il decreto del Ministero dell'interno 8 agosto 2009 (Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalita' di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'art. 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94);

    Preso atto che la proposta di' regolamento e' stata approvata in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1748 del 23 luglio 2009, al fine di essere sottoposta al Consiglio delle Autonomie Locali e alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge regionale n. 9/2009;

    Visto che la proposta di regolamento e' stata approvata in via definitiva dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2731 del 3 dicembre 2009, sentito il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 14 settembre 2009 ed acquisito il parere della V Commissione consiliare permanente nella seduta del 15 ottobre 2009, con il recepimento delle proposte di modifica ed integrazione intervenute a seguito dell'approvazione preliminare;

    Visto l'art. 42, comma 1, lettera b), dello Statuto regionale di autonomia, nonche' l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2731 del 3 dicembre 2009;

    Decreta:

    1. E' emanato il 'Regolamento recante norme sui volontari per la sicurezza, in attuazione dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)', nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

    2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

      TONDO

      Allegato LEGGE REGIONALE 29 aprile 2009, n. 9 - art. 5, commi 4 e 5.

      REGOLAMENTO RECANTE NORME SUI 'VOLONTARI PER LA SICUREZZA', IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 4 E 5, DELLA LEGGE REGIONALE 29

      APRILE 2009, N. 9 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE).

      Capo I Disposizioni generali Art. 1.

      Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento da' attuazione alle disposizioni in materia di 'volontari per la sicurezza' (nel prosieguo denominati 'volontari'), di cui alla legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale), in esecuzione dell'art. 5, commi 4 e 5.

    4. L'impiego del volontariato e' subordinato ad una conforme manifestazione di volonta' degli Enti locali interessati ed e' volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio, finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza, anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 9/2009. In particolare, l'attivita' di volontariato e' funzionale a sviluppare:

  5. la presenza e la visibilita' dei Comuni nello spazio pubblico urbano;

  6. il collegamento tra i cittadini, la Polizia locale e gli altri servizi locali;

  7. il senso civico della cittadinanza ed un maggior rispetto delle regole che le comunita' si danno per assicurare a tutti una civile e pacifica convivenza.

    1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al volontariato di protezione civile, di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 34 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di...

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