LEGGE REGIONALE 19 giugno 2009, n. 2 - Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 30 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita' 1. Il Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, di seguito denominato Bollettino ufficiale, e' lo strumento legale di conoscenza delle leggi e dei regolamenti della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicita' previste dall'ordinamento vigente.
Art. 2
Validita' degli atti pubblicati 1. Il Bollettino ufficiale e' pubblicato in formato cartaceo e conservato agli atti dell'Amministrazione regionale.
-
La diffusione a tutti i soggetti avviene in forma digitale con modalita' idonee ed efficaci che garantiscano la maggiore capacita' di divulgazione.
-
La pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale si presume conforme all'originale e costituisce il testo legale degli atti medesimi, fino a quando non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato ai sensi delle norme vigenti in materia di documentazione amministrativa.
-
L'unico testo definitivo e' quello pubblicato sul Bollettino ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza con il testo digitale.
Art. 3
Articolazione del Bollettino ufficiale 1. Il Bollettino ufficiale e' pubblicato in quattro parti:
-
parte prima: atti regionali, provinciali e comunali;
-
parte seconda: atti statali e comunitari;
-
parte terza: avvisi legali;
-
parte quarta: concorsi ed esami.
Art. 4
-
le leggi ed i regolamenti della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
-
i decreti del Presidente della Regione e dei Presidenti delle Province, i provvedimenti ed i comunicati degli organi legislativi degli enti stessi, i provvedimenti ed i comunicati degli organi amministrativi dei suddetti enti, quando tutti gli atti sopra indicati sono destinati alla generalita' dei cittadini o quando la pubblicazione e' prevista da una norma di legge;
-
i provvedimenti emessi dagli enti delegati dalla Regione o dalle Province autonome, quando sono destinati alla generalita' dei cittadini o quando la pubblicazione e' prevista da una norma di legge;
-
gli statuti ed i regolamenti dei comuni, dei consorzi di comuni, delle unioni di comuni e delle comunita' montane e delle comunita' di valle della Regione;
-
gli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona la cui pubblicazione sia stabilita con legge...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA