LEGGE REGIONALE 19 giugno 2009, n. 2 - Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 30 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. Il Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, di seguito denominato Bollettino ufficiale, e' lo strumento legale di conoscenza delle leggi e dei regolamenti della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicita' previste dall'ordinamento vigente.

Art. 2

Validita' degli atti pubblicati 1. Il Bollettino ufficiale e' pubblicato in formato cartaceo e conservato agli atti dell'Amministrazione regionale.

  1. La diffusione a tutti i soggetti avviene in forma digitale con modalita' idonee ed efficaci che garantiscano la maggiore capacita' di divulgazione.

  2. La pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale si presume conforme all'originale e costituisce il testo legale degli atti medesimi, fino a quando non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato ai sensi delle norme vigenti in materia di documentazione amministrativa.

  3. L'unico testo definitivo e' quello pubblicato sul Bollettino ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza con il testo digitale.

Art. 3

Articolazione del Bollettino ufficiale 1. Il Bollettino ufficiale e' pubblicato in quattro parti:

  1. parte prima: atti regionali, provinciali e comunali;

  2. parte seconda: atti statali e comunitari;

  3. parte terza: avvisi legali;

  4. parte quarta: concorsi ed esami.

Art. 4

Parte prima: atti regionali, provinciali e comunali 1 Nella parte prima sono pubblicati:
  1. le leggi ed i regolamenti della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

  2. i decreti del Presidente della Regione e dei Presidenti delle Province, i provvedimenti ed i comunicati degli organi legislativi degli enti stessi, i provvedimenti ed i comunicati degli organi amministrativi dei suddetti enti, quando tutti gli atti sopra indicati sono destinati alla generalita' dei cittadini o quando la pubblicazione e' prevista da una norma di legge;

  3. i provvedimenti emessi dagli enti delegati dalla Regione o dalle Province autonome, quando sono destinati alla generalita' dei cittadini o quando la pubblicazione e' prevista da una norma di legge;

  4. gli statuti ed i regolamenti dei comuni, dei consorzi di comuni, delle unioni di comuni e delle comunita' montane e delle comunita' di valle della Regione;

  5. gli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona la cui pubblicazione sia stabilita con legge...

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