N. 261 ORDINANZA 7 - 21 luglio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale di Vicenza nel procedimento vertente tra R. C. e la Gemma s.r.l. ed altri, con ordinanza del 28 agosto 2009, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il Tribunale di Vicenza, con ordinanza depositata il 28 agosto 2009, ha sollevato, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 305 del codice di procedura civile 'nella parte in cui prevede, nel caso di fallimento della parte costituita, che il termine perentorio per la riassunzione del processo decorra, per le parti diverse da quella fallita, dalla data dell'interruzione anziche' dalla data in cui tali parti ne abbiano avuto effettiva conoscenza';

che, come il rimettente riferisce, con atto di citazione notificato in data 18 aprile 2006, R.C. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 407 del 2006 emesso dal Tribunale di Vicenza su ricorso della societa' G. s.r.l.;

che detta societa' si e' costituita con comparsa depositata il 2 febbraio 2007;

che nell'udienza fissata in pari data il giudice, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ha ordinato la chiamata in causa della G. P. s.n.c., la quale si e' costituita con comparsa depositata il 20 luglio 2007;

che all'udienza celebrata in quella data il giudice, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc.

civ., ha rinviato al 19 giugno 2008 per l'ammissione delle prove;

che, con atto depositato il 20 gennaio 2008, e' intervenuta in causa la R. s.r.l., assumendo di essere cessionaria del credito della convenuta, oggetto del decreto ingiuntivo;

che l'udienza del 19 giugno 2008 e' stata rinviata di ufficio al 1° ottobre 2008;

che in tale udienza sono comparsi i soli difensori dell'opponente, della terza chiamata in causa e della terza intervenuta;

che alla medesima udienza l'opponente ha depositato una visura camerale dalla quale e' risultato che l'opposta era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Verona in data 11 marzo 2008;

che il giudice ha dichiarato l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 43, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.

267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione concordata e della liquidazione coatta amministrativa), introdotto dall'art. 41 del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005 n. 80);

che, con ricorso depositato in data 19 marzo 2009, l'opponente ha riassunto il processo, chiedendo la fissazione dell'udienza per la prosecuzione dello stesso;

che tale udienza si e' tenuta in data 24 giugno 2009;

che, con atto depositato il 3 giugno 2009, il fallimento G.

s.r.l. si e' costituito eccependo, in via preliminare, l'estinzione del processo per omessa tempestiva riassunzione nel termine di sei mesi dalla data della dichiarazione di fallimento;

che alla predetta udienza...

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