N. 82 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 maggio 2010

Ricorso della Regione Veneto in persona del Presidente della Regione pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2010, n. 1366 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente atto, dall'avv. prof.

Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, in via Confalonieri, n. 5.

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1-quinquies, decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, inserito dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2010), nella parte in cui esso prevede la soppressione delle Autorita' territoriali d'ambito e pone limitazioni alla loro conferma come titolari delle funzioni d'ambito, nonche' nella parte in cui prevede la nullita' degli atti compiuti oltre il termine di soppressione, per violazione:

degli articoli 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, nei modi e per i profili di seguito illustrati.

F a t t o La Regione Veneto e' dotata di potesta' legislativa piena in materia di servizi pubblici locali (v., ad es., sent. Corte cost.

29/2006) e di organizzazione degli enti locali (salvi i profili di cui all'art. 117, comma 2, lett. p), ai sensi dell'art. 117, comma 4,

Cost.

In realta', gia' prima della riforma del titolo V, la legge n.

36/1994 aveva riconosciuto alle regioni un ruolo centrale nell'organizzazione del servizio idrico integrato: v., ad es., l'art.

8, comma 2 (in base al quale le regioni erano chiamate a provvedere alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali), e l'art. 9, comma 3 (in base al quale esse disciplinavano le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale).

In attuazione di queste norme, la Regione Veneto ha adottato la l.r. n. 5/1998, Disposizioni in materia di risorse idriche.

istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, che ha individuato gli ambiti territoriali ottimali e ha previsto l'istituzione dell'Autorita' d'ambito da parte dei comuni e delle province ricadenti in ciascun ambito, attraverso l'uso da parte di questi dello strumento della convenzione o del consorzio, previsti (all'epoca) dalla legge n. 142/1990.

All'Autorita' sono state affidate le 'funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio idrico integrato' (v. art. 3, comma 5, 1.r. n. 5/1998). Essa ha personalita' giuridica di diritto pubblico (art. 5, comma 1) e le spese per il suo funzionamento sono 'a carico degli enti locali ricadenti nell'ambito, proporzionalmente al numero degli abitanti residenti' (art. 6, comma 3).

Lo strumento dell'Autorita' d'ambito e' poi stato utilizzato anche dalla l.r. n. 3/2000, in materia di gestione dei rifiuti urbani (v. gli artt. 14 ss.).

La disciplina statale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti e' poi confluita nel codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006), che prevede l'istituzione dell'Autorita' d'ambito agli articoli 148 e 201.

In base alla prima disposizione, 'l'Autorita' d'ambito e' una struttura dotata di personalita' giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche'. Il comma 2 aggiunge che 'le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorita' d'ambito di cui al comma 1, cui e' demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato'.

In base all'art. 201, 'al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ... disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorita' d'ambito di cui al comma 2, alle quali e' demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti'. Il comma 2 dispone che 'l'Autorita' d'ambito e' una struttura dotata di personalita' giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale e' trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti'.

Puo' essere comunque osservato, in ragione di quanto poi si dira', che benche' il modello delle Autorita' d'ambito nel Veneto sia perfettamente coerente con le disposizioni statali ora citate, esse non sono state istituite ai sensi di tali disposizioni, che non vi sono per vero neppure nominate: dato che - nonostante la continua opera di manutenzione compiuta dal legislatore regionale (tra l'altro, con le seguenti leggi regionali: 22 febbraio 1999, n. 7; 9 settembre 1999, n. 46; 9 febbraio 2001, n. 5; 3 settembre 2001, n.

27; 18 novembre 2005, n. 15; 16 agosto 2007, n. 20; v. anche la legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1), il fondamentale impianto di base continua ad essere costituito dal testo originario della legge regionale n. 5 del 1998.

Il sistema delle Autorita' territoriali d'ambito della Regione Veneto non costituisce dunque attuazione ancora sperimentale del d.lgs. n. 152 del 2006 - al quale appartengono le sopra citate disposizioni degli articoli 148 e 201, ma costituisce il presidio territoriale che da oltre un decennio assicura in modo adeguato ed in ambiti ottimali le funzioni pubbliche concernenti il servizio idrico integrato ed il servizio di gestione dei rifiuti, ivi compreso, ma certo non esclusivamente, l'affidamento dei servizi ai soggetti gestori. Nel Veneto le AATO (Autorita' d'Ambito Territoriale Ottimale) sono operative da diversi anni, con piani d'ambito approvati, efficaci e ove occorra gia' aggiornati.

Puo' darsi che in diverse realta' regionali le ATO non abbiano dato buona prova, ed abbiano costituito strutture poco efficienti ed onerose: ma questo non si puo' certo dire per il Veneto, dove esse hanno costituito una risorsa, che ha garantito una gestione pubblica e di basso costo per la collettivita' di servizi preziosi quali quello dell'acqua e della gestione dei rifiuti.

L'assetto dei rapporti tra competenze degli enti locali ed esigenze di gestione su ambiti adeguati era stato valutato adeguato e conforme a Costituzione da codesta stessa Corte, che con la sentenza n. 246 del 2009 ha respinto talune censure regionali rivolte avverso l'art. 148 sopra citato...

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