N. 81 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 maggio 2010

Ricorso della Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante pro tempore, sig. Vasco Errani, rappresentata e difesa per mandato speciale a margine dal prof. avv. Franco Mastragostino e dall'avv. Luigi Manzi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, n. 5, giusta deliberazione G.R. progr. n. 566 del 24 maggio 2010, di autorizzazione alla promozione del giudizio.

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 4 (Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori) commi 6, 7, 8, del d.l. 25 marzo 2010 n. 40, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2010, avente ad oggetto: 'Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosi' detti 'caroselli' e 'cartiere', di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori', nella parte in cui le disposizioni impugnate dispongono la revoca del finanziamento statale previsto per l'opera 'Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata (metro') per la citta' di Parma', disponendo la riassegnazione delle somme e rimettendo ad una transazione la tacitazione di ogni pretesa del soggetto affidatario, mediante indennizzo.

F a t t o Nel contesto di disposizioni dalle finalita' piu' varie, di natura finanziaria e tributaria, ritenute urgenti, nel d.l. citato in premessa sono inserite ad un certo punto dell'art. 4 (che riguarda l'istituzione di un Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilita', e di miglioramento della sicurezza del lavoro e, di seguito, interventi a sostegno della domanda in settori in crisi), tre disposizioni, articolate nei commi 6, 7, 8, che riguardano: a) la revoca del finanziamento statale gia' concesso e deliberato dal CIPE, per la realizzazione del metro' del Comune di Parma; b) la disposizione del riutilizzo, per diverse finalita', delle disponibilita' derivanti dalla liberazione delle predette risorse, e cio' al netto degli importi che saranno necessari a far fronte agli obblighi giuridici sorti a seguito della gia' avvenuta individuazione del soggetto attuatore (societa' Metro Parma S.p.a., costituita dal Comune di Parma) e del Contraente Generale, cosi' come saranno determinati, a titolo di indennizzo, a tacitazione di ogni pretesa e diritto, in sede di transazione fra quest'ultimo e il soggetto attuatore, per l'affidamento sorto e risolto ope legis con la disposizione citata (comma 7); c) la disposizione secondo cui (comma 8) con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro competente, la quota di finanziamento statale residua, puo' essere devoluta integralmente, su richiesta dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario originario, ad altri investimenti pubblici e qualora sia devoluta a tale ente pubblico una quota parte, la parte residua e' utilizzata per le finalita' del comma 6, vale a dire e' trasferita al 'Fondo per le infrastrutture portuali' per la prima volta istituito con il predetto comma, per essere utilizzata 'come spesa ripartita in favore delle Autorita' Portuali'.

In buona sostanza, con disposizione unilaterale del Governo viene disposta la revoca di un finanziamento statale (che, vedremo, gia' deliberato dal CIPE nel 2005), suscettibile di azzerare la realizzazione di un'opera che appartiene al novero degli interventi strategici, concordati fra Stato e Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della speciale procedura prevista per la realizzazione del programma degli interventi facenti parte della legge obiettivo n.

443/2001. E cio' in un quadro di decisioni intercorse unicamente fra il Comune di Parma e alcune Autorita' centrali, completamente al di fuori degli accordi quadro che sono stati stipulati fino dal 2003 fra Stato e Regione, in totale spregio e violazione delle competenze che spettano alla Regione in materia, la quale risulta non solo pretermessa in ordine alla diversa valutazione che e' emersa e che porta all'annullamento di un'opera assolutamente strategica per il territorio regionale, ma anche pregiudicata in ordine allo storno di risorse, la cui destinazione non puo' essere unilateralmente decisa dall'ente locale di riferimento, ovvero dalle sole Autorita' ministeriali, pena la grave violazione della legge, del procedimento speciale da essa previsto e fino ad un certo punto seguito e dei principi di leale collaborazione e congiunta attuazione di un programma definito dalla legge di preminente interesse congiuntamente statale e regionale. Con riflessi dell'intera operazione suscettibili di rilevare sul piano del danno erariale.

Sui presupposti di fatto, illustrativi degli accordi Stato-Regione e delle procedure seguite per l'individuazione dell'opera di cui e' questione e del consequenziale interesse della Regione Emilia-Romagna alla presente impugnazione per illegittimita' costituzionale in via principale.

E' bene ripercorrere gli antecedenti fattuali della vicenda.

La cd. legge obiettivo, n. 443/2001, delegava il Governo, 'nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni' (art.1) ad 'individuare le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi e strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese', disponendo che l'individuazione di dette infrastrutture sia operata a mezzo di un 'Programma predisposto dal Ministero delle Infrastrutture, di intesa con i Ministri competenti e le regioni interessate, e poi inserito nel documento di Programmazione Economica e Finanziaria, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione', prevedendosi la sua approvazione da parte del CIPE entro il 31 dicembre 2001. Effettivamente l'approvazione del Programma e' avvenuta, previo fattivo coinvolgimento della Regione Emilia-Romagna e con l'accoglimento delle proposte infrastrutturali previste per il proprio territorio, con deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001 n. 121.

Ai sensi della legge n. 166/2002 (art.13, comma 3) gli interventi inseriti nel Programma, con le indicazioni delle risorse disponibili da reperire, dovevano essere compresi in una Intesa Generale Quadro, avente validita' pluriennale, stipulata tra il Governo ed ogni singola regione, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere.

In data 19 dicembre 2003 e' stata, quindi, sottoscritta l'Intesa Generale Quadro fra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il Presidente della Regione Emilia Romagna, nella quale le infrastrutture interessanti il territorio emiliano-romagnolo, comprese nel programma approvato dal CIPE il 21 dicembre 2001, sono state definite di 'preminente interesse strategico', sia di carattere nazionale, che regionale. In detto contesto sono state integrate le previsioni contenute nella delibera CIPE del 21 dicembre 2001 ed inserito, fra gli altri, il progetto del trasporto rapido di massa per la citta' di Parma, infrastruttura di interesse regionale per la quale concorre l'interesse nazionale.

Da sottolineare che l'Intesa Generale Quadro e' stata formulata e sottoscritta nella consapevolezza dei contenuti della sentenza di codesta ecc.ma Corte n. 303 del 25 settembre 2003, intervenuta proprio sulla legge obiettivo n. 443/2001, la quale chiariva che a salvaguardia delle competenze regionali, costituzionalmente garantite, era necessaria l'intesa con la singola regione interessata, affermando, altresi', l'inefficacia nei confronti delle regioni con le quali non fosse stata raggiunta l'intesa, del Programma contenuto nella delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001.

Con successiva Intesa Generale Quadro (Atto aggiuntivo) del 17 dicembre 2007, sottoscritta fra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Regione Emilia-Romagna, nella ricognizione effettuata di concerto fra Ministero e Regione nell'ottobre 2006 circa le...

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