N. 276 ORDINANZA 7 - 22 luglio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis del codice civile, promosso dalla Corte d'appello di Firenze, nel procedimento vertente tra B. E. ed altro ed il Sindaco del Comune di Firenze, con ordinanza del 3 dicembre 2009, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli articoli 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, nella parte in cui non consentono il matrimonio tra persone del medesimo sesso;

che, come la Corte rimettente riferisce, l'ufficiale di stato civile di Firenze ha respinto la richiesta di B. E. e di R. M., diretta ad ottenere la pubblicazione di matrimonio, 'ritenendo l'istituto inaccessibile alle persone dello stesso sesso';

che il Tribunale di Firenze, al quale gli interessati hanno proposto tempestivo ricorso, ha confermato il diniego, 'considerando la decisione dell'Ufficiale di stato civile coerente alla legislazione vigente e all'assetto costituzionale della Repubblica';

che i richiedenti hanno proposto reclamo alla Corte di appello di Firenze, osservando quanto segue: a) non e' reperibile nell'ordinamento alcuna esplicita definizione del matrimonio, in effetti mutuata per via esegetica dalla realta' sociale; b) non vi e' una disposizione normativa diretta a vietare in modo espresso il matrimonio tra persone omosessuali; c) l'evoluzione sociale rende pienamente accettabile l'unione coniugale tra persone dello stesso sesso; d) la possibilita' di contrarre matrimonio con la persona prescelta esprime un diritto inalienabile dell'essere umano; e) nessuna discriminazione di tipo sessuale puo' comprimere tale diritto; f) l'autonomia privata non e' in grado di sopperire alla disciplina pubblicistica del matrimonio, sia sotto il profilo delle garanzie, sia sotto il profilo dei vincoli; g) il divieto di matrimonio omosessuale non soltanto e' privo di valida base normativa, ma comprime un diritto fondamentale della persona, lede il principio di uguaglianza e comporta una discriminazione basata sull'orientamento sessuale;

che, pertanto, i reclamanti hanno chiesto, in via principale, la riforma del provvedimento impugnato, con l'ordine di procedere alla pubblicazione del matrimonio sulla base dell'interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata della legge esistente, o comunque, in via subordinata, di sollevare...

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