N. 280 SENTENZA 7 - 23 luglio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come integrato dall'art. 3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni ad codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso dal Giudice di pace di Genova, nel procedimento vertente tra la AMIU s.p.a. - Azienda multiservizi e d'igiene urbana di Genova e il Prefetto di Genova, con ordinanza del 24 luglio 2008, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di costituzione della AMIU s.p.a. - Azienda multiservizi e d'igiene urbana di Genova;

Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Udito l'avvocato Paolo Pugliese per l'AMIU s.p.a. - Azienda multiservizi.

Ritenuto in fatto 1. - Il Giudice di pace di Genova - nel corso del giudizio, promosso dal legale rappresentante dell'AMIU s.p.a. - Azienda multiservizi e d'igiene urbana di Genova, ai sensi dell'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e articoli 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modifiche, di opposizione ad un verbale di contestazione per la violazione dell'articolo 180, comma 7, del citato d.lgs. n. 285 del 1992, con il quale era stata irrogata alla stessa AMIU, una sanzione amministrativa pecuniaria, con l'obbligo di esibire, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, la carta di circolazione - ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione (parametro, quest'ultimo, non evocato nel dispositivo della ordinanza di rimessione, ma considerato nella motivazione della stessa), questione di legittimita' costituzionale dell'art. 180, comma 4, del citato d.lgs. n. 285 del 1992, come integrato dall'art. 3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni ad codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende pubbliche fornitrici di servizi essenziali, come definiti dall'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), la facolta', prevista a favore dei mezzi di trasporto pubblico di persone, di tenere a bordo, in luogo dell'originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo.

Il rimettente fa presente che, all'atto dell'accertamento che ha dato luogo alla...

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