DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 agosto 2009, n. 235 - Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, n. 34 del 26 agosto 2009) IL PRESIDENTE Vista la Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 16 del 22 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalita' di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostengo dell'accesso al finanziamento delle imprese nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 9giugno 2009;

Vista la decisione della Commissione europea C (2009) 4277 del 28 maggio 2009, che approva il regime di aiuto N248/2009 'Aiuti temporanei di importo limitato e compatibile';

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, recante 'Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici';

Visto, in particolare, l'art. 21 della menzionata legge regionale n. 11/2009, come modificato dall'art. 11, comma 31, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, recante 'Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2001 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007', secondo cui l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o unita' locali nel territorio regionale che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, stipulino contratti di solidarieta' difensivi conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire all'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione di orario;

Visto, altresi', il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n.

11/2009, secondo cui con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione dei benefici;

Ritenuto pertanto di dare attuazione alle previsioni dell'art. 21 della legge regionale n. 11/2009 con un regolamento che disciplini la misura, i criteri e le modalita' di concessione dei benefici;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro, di cui all'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante 'Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro', che nella seduta del 30 luglio 2009 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera

r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2009, n.

1876, con la quale e' stato approvato il 'Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici)';

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n.

    11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici)', nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

    TONDO

Allegato

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE CHE STIPULANO CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI E PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI INTERESSATI DALLA CONSEGUENTE RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 2009, N. 11 (MISURE URGENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE,

SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI E DELLE FAMIGLIE, ACCELERAZIONE DI LAVORI PUBBLICI).

Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) la misura, i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione e l'erogazione dei contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro.

Art. 2.

Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

  1. per...

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