DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 agosto 2009, n. 237 - Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 17/2008.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, n. 34 del 26 agosto 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato), come modificata da ultimo con l'art. 7, commi 61 e 62, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2009);

Visto, in particolare, l'art. 8 della citata legge regionale n.

12/1995, che prevede, a seguito delle intervenute modifiche, il sostegno delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 6 della legge medesima, mediante la concessione di contributi per le spese di assicurazione dei volontari, per l'acquisizione d'attrezzature tecniche, nonche' per prestazioni di servizi necessari a consentire l'impegno diretto dei volontari in attivita' di particolare rilevanza;

Ritenuto quindi necessario emanare un nuovo Regolamento che sia conforme alla vigente previsione legislativa di cui al citato art. 8, provvedendo conseguentemente alla abrogazione del precedente 'Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n.12 come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 2/2006', emanato con proprio decreto 23 febbraio 2006, n. 046/Pres.;

Preso atto che e' stato sentito il Comitato regionale del volontariato nella riunione del 20 luglio 2009, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 12/1995, in merito al predetto Regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1846 del 6 agosto 2009;

Visto il decreto n. 2996/CULT del 12 agosto 2009, con cui si e' provveduto, in applicazione dell'art. 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge finanziaria 2004), a correggere due errori materiali rilevati nel testo del Regolamento medesimo, come approvato con la sopraindicata deliberazione;

Visto l'art. 42 dello Statuto della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera

r);

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 17/2008', nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 1995, N. 12 COME DA ULTIMO MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE N. 17/2008.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1.

F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995 n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato) e successive modifiche ed integrazioni, a sostegno delle seguenti iniziative promosse dalle organizzazioni di volontariato:

  1. spese per l'assicurazione dei volontari;

  2. acquisizione d'attrezzature tecniche;

  3. prestazioni di servizi necessari a consentire l'impegno diretto dei volontari in attivita' di particolare rilevanza.

    Art. 2.

    Beneficiari 1. I beneficiari dei contributi sono le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro generale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 12/1995 o le loro forme di coordinamento regionale statutariamente disciplinate; per ciascun esercizio finanziario sono ammesse le domande presentate dalle...

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