LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 27 - Promozione, organizzazione e sviluppo delle attivita' di informazione e di educazione alla sostenibilita'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 227 del 29 dicembre 2009) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. In conformita' ai principi sanciti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) in materia di educazione allo sviluppo sostenibile, nonche' ai principi vigenti nell'ordinamento dell'Unione europea e nell'ordinamento nazionale in materia di diritto all'informazione su ambiente e sostenibilita', e in particolare a quelli posti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), la Regione con la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

  1. promuovere nella popolazione giovane e adulta lo sviluppo di conoscenze, consapevolezze, comportamenti e capacita' di azione a livello individuale e sociale, idonei a perseguire la sostenibilita' ambientale, sociale, economica e istituzionale, attraverso i metodi e gli strumenti educativi, partecipativi e comunicativi;

  2. promuovere una educazione alla sostenibilita', come definita dai principi suddetti, che integra in un disegno comune gli aspetti globali e locali della cittadinanza attiva, della pace, della democrazia, dei diritti umani, dello sviluppo equo e solidale, della tutela della salute, delle pari opportunita', della cultura, della protezione dell'ambiente e della gestione sostenibile delle risorse naturali;

  3. promuovere la raccolta e la diffusione delle informazioni sulla sostenibilita' ambientale, sociale, economica e istituzionale del territorio regionale, anche al fine di favorire la consapevole partecipazione dei cittadini ai processi decisionali;

  4. favorire l'accesso da parte dei cittadini e delle loro forme organizzate alle informazioni in materia di ambiente e sviluppo sostenibile in possesso della pubblica amministrazione, al fine di promuovere la loro partecipazione attiva alla costruzione di un futuro sostenibile;

  5. sviluppare, in collaborazione con le autonomie locali, il sistema scolastico e dell'alta formazione, le agenzie scientifiche, le imprese, il volontariato e l'associazionismo, il sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilita' (sistema regionale INFEAS);

  6. promuovere, nel quadro del sistema regionale INFEAS di cui all'art. 2, mediante adeguati progetti formativi e sistemi di documentazione e di valutazione di strutture e attivita', la continuita' e la qualita' delle azioni educative e comunicative attraverso il riconoscimento e la valorizzazione di centri e strutture territoriali permanenti e di scuole e istituti scolastici e loro reti che perseguono l'educazione alla sostenibilita';

  7. promuovere il coordinamento e la progressiva integrazione a livello regionale, provinciale e comunale delle diverse programmazioni ed esperienze educative relative all'ambiente e alla biodiversita', alla corretta alimentazione, alla sicurezza stradale e alla mobilita' sostenibile, alla salute, alla partecipazione, in coerenza con i principi definiti dall'ONU e dall'UNESCO per l'educazione alla sostenibilita';

  8. contribuire e partecipare al sistema nazionale INFEA di cui all'art. 3, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), sulla base degli atti di indirizzo e di programma approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), anche attraverso accordi di programma con gli organi statali competenti.

    1. La Regione persegue i predetti obiettivi attraverso:

  9. il sistema regionale INFEAS di cui all'art. 2;

  10. la Commissione regionale di coordinamento di cui all'art. 7;

  11. il programma regionale di informazione e di educazione alla sostenibilita' (programma regionale INFEAS) di cui all'art. 3;

  12. le periodiche relazioni sullo stato dell' ambiente e della sostenibilita' della Regione Emilia-Romagna e la messa a disposizione del catalogo delle fonti e di tutti i dati sull'ambiente e sulla sostenibilita' in suo possesso di cui all' art. 6.

    1. La Regione assicura l'accesso alle informazioni in materia ambientale con le modalita' di cui all'art. 7 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso) e al decreto legislativo n.

      195 del 2005.

      Art. 2

      Il sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilita' (sistema regionale INFEAS) 1. Il sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilita' (sistema regionale INFEAS) e' un'organizzazione a rete che coinvolge una pluralita' di soggetti pubblici e privati del territorio regionale con l'obiettivo di promuovere il coordinamento, la qualificazione e la continuita' delle attivita' di educazione alla sostenibilita'.

    2. La Regione svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo del sistema regionale INFEAS anche attraverso la...

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