LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2009, n. 58 - Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 21 ottobre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Preambolo Visto l'art. 117, terzo comma , della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile);

Visti gli art. 107 e 108 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni con la legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge regionale 1º dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita');

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norma per il governo del territorio);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 7 settembre 2009;

Considerato quanto segue:

  1. A seguito della riforma della parte seconda, titolo V, della Costituzione le materie 'protezione civile' e 'territorio' rientrano nella competenza legislativa concorrente delle regioni;

  2. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 112/1998 sono trasferite alle regioni tutte le funzioni concernenti la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi di eventi calamitosi e catastrofi in genere sulla base degli indirizzi nazionali;

  3. Con la sentenza della Corte costituzionale 30 ottobre 2003, n. 327, in osservanza ai principi di sussidiarieta', cooperazione ed adeguatezza, la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che, nell'esercizio dell'attivita' di previsione e prevenzione le regioni devono tenere presenti gli indirizzi operativi predisposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

  4. Il decreto-legge n. 343/2001 attribuisce rilevanza all'attivita' consultiva e propositiva della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi e ai criteri generali formulati dal Dipartimento della protezione civile;

  5. L'art. 4 della legge regionale n. 67/2003 prevede che l'attivita' di prevenzione ovvero le azioni connesse alla riduzione dei rischi da calamita' possano essere svolte anche nell'ambito di specifiche materie attinenti alle diverse tipologie di rischio;

  6. Dato il loro rilievo, si ravvisa l'opportunita' di regolare in modo specifico le attivita' finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi derivanti dagli eventi sismici;

  7. Si rileva l'esigenza...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT