LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2009, n. 31 - Estensione al personale della Regione Molise dei benefici di cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di esonero dal servizio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 31 del 31 dicembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Esonero dal servizio 1. Per gli anni 2010 e 2011, il personale in servizio presso la Regione, le agenzie regionali e gli enti sub-regionali puo' chiedere di essere esonerato dal servizio, nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianita' massima contributiva di quarant'anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai dipendenti interessati, improrogabilmente entro il 1º marzo di ciascun anno, a condizione che abbiano raggiunto o raggiungano entro l'anno solare il requisito minimo di anzianita' contributivo richiesto. La richiesta di esonero dal servizio non e' revocabile.

  1. E' data facolta' alla Regione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorita' al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione.

  2. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento economico temporaneo pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga, in modo continuativo ed esclusivo, attivita' di volontariato, opportunamente documentata, presso organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed altri soggetti che operano comunque nel campo sociale, la misura del predetto trattamento economico temporaneo e' elevata dal 50 per cento al 70 per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico, posti a carico dei fondi unici di amministrazione, non possono essere utilizzati per nuove finalita'.

  3. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta', il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe...

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