N. 254 SENTENZA 7 - 15 luglio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela del territorio), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19 - 22 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 22 ottobre 2009 ed iscritto al n. 96 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 19-22 ottobre 2009 e depositato in cancelleria il 22 ottobre 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 9 e 15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela del territorio), pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 33 del 19 agosto 2009, denunciandone il contrasto con gli artt. 114, 117, primo comma, secondo comma, lettera

s), e terzo comma, della Costituzione e con gli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

La legge regionale, nel dettare norme per le costruzioni in zone sismiche e per la tutela del territorio, persegue, quanto al primo settore di intervento, 'gli obiettivi di tutela della pubblica incolumita' e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, attraverso la salvaguardia della stabilita' e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche' (art. 1), e si applica 'a chiunque esegua, con o senza titolo abilitativo, nelle zone del territorio della Regione soggette all'obbligo di progettazione antisismica, opere o interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, ovvero modifichi la destinazione d'uso di edifici e di opere, con o senza lavori edili, in modo tale da farli rientrare nelle categorie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a)' (art. 2).

Quanto al secondo settore di intervento, la finalita' perseguita consiste nel 'garantire la tutela dell'incolumita' delle persone, la preservazione dei beni, nonche' la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale' (art. 14).

Il ricorrente premette che la Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del proprio statuto, gode di una potesta' legislativa primaria in materia di 'urbanistica' (art. 4, primo comma, numero 12) e di competenza legislativa concorrente in materia di 'opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali' (art. 5, primo comma, numero 22): la Regione, quindi, deve legiferare nelle dette materie in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale e, quanto alle 'opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali', nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con leggi dello Stato.

Il denunciato art. 9, rubricato 'Disposizioni per i centri storici', prevede che la Regione possa concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche. In base ad esso, 'nel caso in cui sussistano ragioni determinate dall'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici che impediscano, anche parzialmente, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni' nelle zone sismiche, 'la Regione, su richiesta dei soggetti interessati o, nel caso di opera di competenza della Regione, su iniziativa della struttura regionale competente in materia, e' autorizzata a concedere deroghe all'osservanza delle citate norme tecniche'.

Richiamata la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 302 del 1988) sulla potesta' di legiferare in materia di costruzioni in zone sismiche, la difesa erariale ritiene che questa disposizione si ponga in contrasto con la normativa statale vigente e, in particolare, con l'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che attribuisce allo Stato, e per esso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la possibilita' di concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche di cui all'art. 83 del medesimo decreto, previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente e il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, il conferimento al Ministro del potere di deroga ha un contenuto precettivo, valevole erga omnes, ai fini della garanzia di applicazione in maniera uniforme sul territorio nazionale di una normativa avente particolari e delicati riflessi sulla tutela della pubblica incolumita'. La disposizione contenuta nell'art. 88 del testo unico costituirebbe un principio che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumita' pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile (sentenza n. 182 del 2006), quindi al di la' delle competenze riconosciute in via esclusiva alla Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di urbanistica.

La disposizione regionale eccederebbe le competenze statutarie di cui all'art. 5, primo comma, numero 22, dello statuto speciale di autonomia ed invaderebbe la potesta' legislativa statale riguardante la determinazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

L'art. 15 della legge regionale, sotto la rubrica 'Classificazione del territorio regionale', attribuisce al Comune la potesta' di individuare le aree sicure o pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali.

Ad avviso del ricorrente, la disposizione denunciata si porrebbe in contrasto con la disciplina statale di riferimento, che rimette alla pianificazione di bacino la competenza di individuare tali aree.

Infatti, ai sensi dell'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le prescrizioni piu' restrittive contenute negli atti di pianificazione di bacino hanno carattere vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici e sono sovra ordinate ai piani territoriali e ai programmi regionali.

Secondo la difesa erariale, la norma regionale sarebbe illegittima nella parte in cui rende possibile la realizzazione degli interventi in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non consentono, nelle aree considerate, tale tipologia di interventi o, piu' in generale, nelle aree ad alto (elevato e molto elevato) rischio idrogeologico...

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