N. 204 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 novembre 2009

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 787 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: C. Masia Prefabbricati in Cemento S.n.c., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eulo Cotza e Paolo Cotza, con domicilio eletto presso quest'ultimo avvocato in Cagliari, piazza Michelangelo n. 14;

Contro Comune di Decimomannu, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Macciotta e Giuseppe Martelli, con domicilio eletto presso Giuseppe Macciotta in Cagliari, viale Regina Margherita n. 30; Comune di Decimomannu - Servizio Tecnico, non costituito;

Nei confronti di Edilizia Loi di Loi Fabrizio e C. S.n.c., Coed S.r.l., Pige di Pisano e Gessa S.n.c., Alba Costruzioni S.c.p.a.,

Verde Verticale Soc. coop. soc.;

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione, a firma del Responsabile dell'Ufficio tecnico Servizio lavori pubblici del Comune di Decimomannu, distinta col n.

483 del 16 giugno 2009, mediante la quale si e' provveduto:

ad 'approvare il verbale di gara del 27 maggio 2009, relativo alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ''Costruzione di n. 160 loculi cimiteriali''' (doc. n. 5);

ad 'aggiudicare definitivamente' i lavori all'impresa Edilizia Loi di Loi Fabrizio.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Decimomannu in persona del Sindaco pro tempore;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2009, il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in epigrafe la ditta C. Masia Prefabbricati in Cemento S.n.c., impugnava i provvedimenti del Comune di Decimomannu, con i quali veniva aggiudicata ad altra partecipante la gara per la costruzione di 160 loculi nel cimitero comunale, di cui al bando approvato con determinazione del responsabile del servizio n. 324 del 21 aprile 2009.

La ditta ricorrente partecipava alla gara presentando regolare offerta. A fronte di un importo a corpo, a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza, pari ad € 77.250,00, il ribasso offerto era pari al 16,52% con il risultato di pervenire ad un'offerta di €

64.488,30.

La ricorrente veniva esclusa dalla gara per anomalia dell'offerta e l'aggiudicazione veniva disposta in favore della ditta Edilizia Loi di Loi Fabrizio & C. S.n.c., di Elmas, che invece aveva offerto un ribasso del 14,15%.

Il ricorso, affidato a due diversi articolati motivi, poggia anche, al primo motivo, sull'eccezione di illegittimita' costituzionale del primo periodo dell'art. 20, comma 9, della legge reg. Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, laddove essa continua a parametrare la non esercitabilita' della facolta' di previsione, nel bando, dell'esclusione automatica ad un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, secondo la previgente legislazione nazionale, anziche' a dieci, secondo la legislazione nazionale vigente, per violazione degli artt. 3 dello Statuto speciale della Regione Sardegna (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e 117

Costituzione.

Il secondo motivo di ricorso poggia invece sulla asserita violazione dell'art. 86, comma 3, Codice contratti e dell'art. 3 legge n. 241 del 1990.

Esso pero' sarebbe accoglibile solo in caso di accertata applicabilita' dell'art. 122, comma 9, del Codice dei contratti nel caso di dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 9, della l.r. n. 5/2007.

Si e' costituito in giudizio il Comune di Decimomannu, che ha chiesto il rigetto del ricorso, nonche' della proposta questione di costituzionalita', da dichiararsi manifestamente infondata.

Il Comune ha altresi' sollevato eccezione di inammissibilita' del ricorso perche' il ricorrente non avrebbe impugnato il bando di gara.

Ai fini della rilevanza della questione, il Collegio ritiene di dovere, in questa sede, esaminare tale eccezione di inammissibilita' del ricorso che e' infondata.

In disparte la circostanza che entro i termini...

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