Tribunale Ordinario di Milano Ia Sezione Civile
INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CON NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
La Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, con sede in Milano, Via Fabio Filzi, 22, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Forloni e dall'avv. Luigi Michele Mariani (elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, Corso di Porta Vittoria, 13 - tel. 0255014723, fax 0255014964, email luigimariani@tiscalinet.it), con ricorso per riassunzione 20 novembre 2009, depositato in data 23 novembre 2009, riassumeva la causa nr. 6006/1998 avanti il Tribunale di Milano, Ia Sezione Civile, dr. Gattari, come da atto e provvedimento presidenziale di fissazione della data di udienza al 20 maggio 2010, che si riportano in copia autentica e che costituiscono parte integrante del presente:
"TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Ia Sezione Civile, dr. Gattari - n. 6006/98 R.G.
RICORSO PER LA RIASSUNZIONE DI PROCESSO INTERROTTO promosso da Regione Lombardia nei confronti di ASNU + altri per la Regione Lombardia, C.F. 80050050154, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, con sede in Milano, Via Fabio Filzi, 22, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Forloni e dall'avv. Luigi Michele Mariani, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in Milano, Corso di Porta Vittoria, 13, in forza di procura speciale alle liti a margine dell'atto di citazione 20.11.1997 introduttivo del presente giudizio e rinnovata a margine del presente atto, giuste delibere della Giunta Regione Lombardia n. 31119 in data 19 settembre 1997, integr. n. 31578 in data 10 ottobre 1997, n. VII/18912 in data 8 ottobre 2004, n. VII/20419 in data 7 febbraio 2005, e n. VIII/4530 in data 18.4.2007 e n. VIII/10526 del 18 novembre 2009
Premesso che
- la Regione Lombardia, faceva notificare, per pubblici proclami sulla G.U. 17 febbraio 1998, nr. 39, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., giusto provvedimento di autorizzazione in data 10.12.1997 del Presidente del Tribunale di Milano, un atto di citazione avanti al Tribunale Civile di Milano (1a Sezione G.I. Dr.ssa Migliaccio R.G. 6006\1998) nei confronti di tutti i conferitori (ASNU + altri) di rifiuti tossico nocivi allo stabilimento Petrol Dragon di Caponago, rifiuti successivamente stoccati abusivamente presso gli insediamenti ex Raffineria Omar S.r.l. di Lacchiarella, ed ex Procom Fertil\Petrol Dragon di Dresano, per sentirli condannare, in via diretta o solidale - previo accertamento della loro corresponsabilita', quali produttori\conferitori di rifiuti alla Petrol Dragon, nella causazione di danni, compreso il danno ambientale, nei territori di Lacchiarella e Dresano per la procurata alterazione, deterioramento e parziale distruzione delle componenti ambientali - al risarcimento dei danni equivalenti ai costi necessari per il ripristino, sia per la messa in sicurezza degli impianti che per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica del territorio, in misura di lire 50 miliardi per quanto riguarda Lacchiarella, e lire 30 miliardi per quanto riguarda Dresano, o in quella maggiore o minore somma che sarebbe risultata in corso di causa, ovvero, per sentirli condannare, in via subordinata, al risarcimento dei danni determinato in via equitativa, secondo i parametri di cui all'art. 18, 6° comma l. 349/86, danni indicati in misura di lire 30 miliardi per quanto riguarda Lacchiarella, e lire 20 miliardi per quanto riguarda Dresano; - all'udienza del 12 gennaio 1999, il Giudice Istruttore dr.ssa Migliaccio della Ia Sezione del Tribunale Civile di Milano, pronunciava la seguente ordinanza: "[...] rilevato che la citazione della Regione e' estremamente generica sia per quanto concerne il petitum, sia per quanto concerne la narrativa dei fatti generativi dei pretesi danni posti in essere da ciascun convenuto, visto l'art. 164 c.p.c. penultimo comma concede termine all'attrice per integrare la citazione nei confronti dei convenuti costituiti e per rinnovarla nei confronti dei convenuti non costituiti, ritualmente citati, fino al 30 giugno 2000, invitando l'attrice a specificare le conclusioni nei confronti di ciascuna parte, con indicazione circostanziata delle imputazioni fatte, quanto a tempo, a luogo, all'oggetto e all'entita' del danno. Rinvia la causa all'udienza del 18 ottobre 2000, ore 10.00, con i termini di legge ai convenuti per il deposito delle memorie"; - successivamente, in data 5 maggio 2000, la Regione Lombardia depositava istanza di rinvio della gia' fissata udienza, e il Giudice, dr.ssa Migliaccio, con provvedimento in data 8 maggio - 10 maggio 2000 "[...] sposta[va] l'udienza alla data del 2 ottobre 2001, ore 10, con i termini di legge ai convenuti per il deposito delle memorie e concedendo termine all'attrice, ex art. 164 c.p.c., penultimo comma, fino al 30 giugno 2001 per integrare la citazione nei confronti dei convenuti costituiti e per rinnovarla nei confronti dei convenuti non costituiti. [...]"; - in seguito, in data 3 maggio 2001, la Regione Lombardia depositava altra istanza di rinvio della gia' fissata udienza, e il Giudice, dr.ssa Migliaccio, con provvedimento in data 3 maggio 2001 "[...] ferma restando la propria ordinanza in data 12.1.99, sposta[va] l'udienza alla data del 16 ottobre 2002, ore 10, con i termini di legge ai convenuti per il deposito delle memorie e concedendo termine all'attrice, ex art. 164 c.p.c., penultimo comma, fino al 30 giugno 2002, per integrare la citazione nei confronti dei convenuti costituiti e per rinnovarla nei confronti dei convenuti non costituiti. [...]"; - a causa dei gravi fatti del 18 aprile 2002, il grattacielo Pirelli, sede della Regione Lombardia, riportava gravissimi danni alle strutture per la collisione di un aereo contro l'immobile, a seguito dei quali andavano distrutti e resi inaccessibili alcuni uffici, tra i quali quello legislativo e quello della avvocatura regionale, e, pertanto, in data 21 maggio 2002, la Regione Lombardia depositava nuova istanza di rinvio della gia' fissata udienza, e, il Giudice, dr.ssa Migliaccio, con provvedimento in data 24 - 28 maggio 2002 "[...]ferma restando la propria ordinanza in data 12.1.99, sposta[va] l'udienza alla data del 14 ottobre 2003, ore 10.00, con i termini di legge ai convenuti per il deposito di memorie e concedendo termine alla attrice, ex art. 164 c.p.c., penultimo comma, fino al 31 luglio 2003 per integrare la citazione nei confronti dei convenuti costituiti e per rinnovarla nei confronti dei convenuti non costituiti [...]"; - in seguito, in data 13 maggio 2003, la Regione Lombardia depositava nuova istanza di rinvio e il Giudice, dr.ssa Migliaccio, pronunciava in data 14 maggio 2003 la seguente ordinanza: "[...]ferma restando la propria ordinanza in data 12.1.99, sposta l'udienza alla data del 12 ottobre 2004, ore 10,00, con i termini di legge ai convenuti per il deposito di memorie e concedendo termine all'attrice ex art. 164 c.p.c., penultimo comma, fino al 31 luglio 2004, per integrare la citazione nei confronti dei convenuti costituiti e per rinnovarla nei confronti dei convenuti non costituiti [...]"; - la Regione Lombardia provvedeva alla rinnovazione dell'atto di citazione ex art. 164, 5° comma c.p.c., specificando le domande in relazione al petitum, nei confronti delle seguenti societa' non costituite nel giudizio n. 6006/98 R.G.: 1) Carrozzeria Poletto e C. 2) Autocarrozzeria Tecnocar di Vanoli e D'Anna 3) Castalia S.p.A. ora Fisia Italimpianti S.p.A. 4) Chem Plast Specialties S.p.A. ora Henkel Loctite Adesivi srl 5) Ciesse 5 snc 6) COF spa in liquidazione volontaria 7) Cogolo Torino spa ora amministrazione straordinaria 8) Commer S.p.A. ora Baelocher 9) Diana De Silva S.p.A. 10) Ecobriantea S.a.s. di Tuscano Immacolata 11) Ecograf S.r.l. ora Sita Italia S.p.A. 12) Enichem Synthesis ora Syndial S.p.A. 13) Enichem Agricoltura ora Syndial S.p.A. 14) Farchemia S.p.A. ora IFF S.p.A. 15) Fer Oil Marchesin S.n.c. ora Esa Ecoservizi Aziendali 16) Ferrando Luca 17) Fonderia Mapelli S.n.c. 18) I.C.I. PHARMA S.p.A. ora I.C.I. International Chemical Industry S.p.A. 19) Impla Resine S.r.l. in liquidazione 20) Industrie Chimiche Bozzetto fusione Enichem Synthesis ora Syndial S.p.A. 21) Isea Industrie S.p.A. ora Nuroll 22) Istituto Chemioterapico di Lodi S.p.A. ora Q Med ICT S.r.l. 23) Italpino Mec 24) Jelly Wax S.p.A. 25) Novasint Bauman Srl 26) Officine Mariani citata per errore - (quella esatta cancellata) 27) Optinova S.r.l. in liquidazione 28) Panthox & Burck S.p.A. ora Istituto Italiano Fermenti S.p.A. 29) Prodotti Chimici ed Alimentari S.p.A. 30) Regione Lazio 31) Rovea Industria Chimica 32) Siapa ora Agricap in liquidazione 33) Sait S.r.l. 34) Salcon S.p.A. in liquidazione volontaria 35) Saporiti Italia S.p.A. in concordato preventivo 36) Schermolux 37) Sealt S.r.l. ora Eurofuels S.p.A. 38) Speed Print Italiana ora Soplaril Italia S.p.A. 39) Stec S.p.A. 40) STM S.r.l. ora Efeso Systems 41) Tecniterra 42) Tecnoservice ora Global 2000 srl in liquidazione 43) Tessitura Bresciana 44) Tovaglieri S.p.A. ora Alcea S.r.l. 45) Unibios S.p.A. ora Oasi 86 S.r.l. e alla integrazione delle domande in relazione al petitum, con memoria ex art. 164, 5° comma c.p.c., nei confronti delle seguenti societa' conferitrici di rifiuti, gia' costituite nel giudizio n. 6006/98 R.G.: 1) ACS DOBFAR SPA 2) BAYER Italia S.p.A. 3) BITOLEA S.p.A. 4) BRAGLIA RIMOLDI SANDRINA 5) BUNDY S.p.A. 6) CAMBIAGHI GIUSEPPE S.p.A. 7) CIBA SPECIALTY CHEMICALS S.p.A. gia' Ciba Geigy S.p.A. 8) CIRESA S.p.A. 9) CROW CORK Italia COMP. TAPPI CORONA S.p.A. 10) DECOMAN S.r.l. 11) DELCA ECOLOGICA S.a.s. 12) DELTA S.p.A. 13) DIACHEM S.p.A. 14) DUCOIL CHIMICA S.r.l. 15) ECOCHIMICA di L. Rigamonti 16) ECOLINEA S.r.l. 17) Ecoveneta S.p.A. 18) ERREGIERRE SPA gia' Erregierre Imdustria Chimica S.p.A. 19) FARMABIOS S.r.l. 20) FARMOL SAFCA S.p.A. 21) FER.OL.MET S.r.l. 22) Fustameria Ecologica S.r.l. 23) GIVIDI Italia S.p.A. gia' Gividi di D.A. Scari' e C. S.p.A. 24) G R B S.r.l. 25) IGAM S.r.l. 26)...
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