LEGGE REGIONALE 30 novembre 2009, n. 23 - Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e norme transitorie in merito alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 204 del 30 novembre 2009) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Integrazione della legge regionale n. 20 del 2000

  1. Nella legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) dopo il Titolo III, e' inserito il seguente:

    'Titolo III-bis.

    Tutela e valorizzazione del paesaggio.

    Art. 40-bis.

    Principi generali per la tutela e valorizzazione del paesaggio 1. Il presente Titolo, nell'osservanza dell' art. 9 della Costituzione e dei principi della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, e in attuazione del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.

    137), di seguito indicato quale Codice dei beni culturali e del paesaggio, persegue l'obiettivo dell'integrazione tra la primaria esigenza della tutela del paesaggio regionale ed i processi di pianificazione territoriale e urbanistica.

  2. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione, la Regione, gli Enti locali e le altre Amministrazioni pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria competenza, contribuiscono alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione sostenibile del paesaggio.

  3. Il paesaggio e' componente essenziale del contesto di vita della popolazione regionale, in quanto espressione della identita' culturale e dei valori storico-testimoniali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. Pertanto, le Amministrazioni pubbliche assumono la tutela e la valorizzazione del paesaggio quale riferimento per la definizione delle politiche a incidenza territoriale.

  4. La tutela del paesaggio e' garantita dal sistema degli strumenti di pianificazione paesaggistica, costituito dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), nonche' dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dai Piani Strutturali Comunali (PSC) che diano attuazione al piano regionale, in coerenza con i caratteri connotativi dei contesti paesaggistici locali. I PTCP specificano, approfondiscono e integrano le previsioni del PTPR, senza derogare alle stesse, coordinandole con gli strumenti territoriali e di settore incidenti sul territorio.

    Art. 40-ter.

    Compiti della Regione e politica per il paesaggio 1. La Regione esercita le proprie funzioni di tutela, valorizzazione e vigilanza del paesaggio sulla base di leggi e norme, operando per una politica unitaria e condivisa.

  5. La politica per il paesaggio ha l'obiettivo di migliorare la qualita' dei paesaggi regionali tramite la salvaguardia e il rafforzamento dei valori identitari e la gestione sostenibile del paesaggio. In particolare, la politica per il paesaggio si sviluppa attraverso le seguenti azioni:

    1. la tutela del paesaggio, attuata dal PTPR, il quale, assieme agli altri strumenti di pianificazione, ha il compito di governare e indirizzare le azioni di tutela, mediante la definizione delle regole e degli obiettivi di qualita' del paesaggio regionale;

    2. la valorizzazione del paesaggio, attraverso progetti di tutela, recupero e valorizzazione, finalizzati all'attuazione degli obiettivi e delle politiche di miglioramento della qualita' paesaggistica fissati dal PTPR;

    3. la vigilanza sull'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio, nonche' il monitoraggio, mediante l'Osservatorio regionale per la qualita' del paesaggio, dell'attuazione della pianificazione paesaggistica e delle trasformazioni dei paesaggi regionali.

  6. La Giunta regionale assicura l'integrazione e la concertazione delle politiche settoriali e di sviluppo che producono effetti diretti o indiretti sul paesaggio ovvero sui singoli immobili o sulle aree tutelate e promuove la partecipazione alle scelte relative alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, anche attraverso processi partecipativi dei cittadini e loro associazioni secondo metodologie trasparenti, paritetiche, rappresentative e inclusive che permettano il confronto dei punti di vista e la mediazione degli interessi.

  7. Allo scopo di perseguire tale sviluppo coordinato e omogeneo delle attivita' di tutela, valorizzazione e recupero del paesaggio, l'Assemblea legislativa regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento, direttive e linee guida in materia, ai sensi dell' art. 16.

    Art. 40-quater.

    Piano Territoriale Paesaggistico Regionale 1. Il PTPR, che costituisce parte tematica del Piano Territoriale Regionale (PTR), definisce gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale, quale piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici.

  8. Il PTPR, in considerazione delle caratteristiche paesaggistiche, naturali e culturali del territorio regionale, individua i sistemi, le zone e gli elementi territoriali meritevoli di tutela, in quanto costituiscono gli aspetti e i riferimenti strutturanti del territorio, e stabilisce per ciascuno di essi la normativa d'uso per la tutela dei caratteri distintivi. La disciplina del PTPR e' integrata dalle specifiche prescrizioni di tutela degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico.

  9. Al fine di attuare la gestione coordinata e omogenea della tutela, il PTPR definisce, inoltre, i criteri di rappresentazione, specificazione e articolazione dei sistemi, delle zone e degli elementi ai fini dell'elaborazione della cartografia dei PTCP e dei PSC.

  10. Il PTPR, sulla base del riconoscimento e della condivisione dei caratteri connotativi del territorio, nonche' delle dinamiche di sviluppo dello stesso, individua gli ambiti paesaggistici costituiti da un insieme eterogeneo di elementi, contesti e parti di territorio regionale unitariamente percepite, i quali costituiscono quadro di riferimento cogente, per assicurare la coerenza delle politiche generali e settoriali, dei programmi di sviluppo, dei progetti e delle azioni per il governo del territorio con le caratteristiche dei diversi paesaggi regionali.

  11. Il PTPR individua per ciascun ambito obiettivi di qualita' paesaggistica indirizzati a realizzare azioni di:

    1. mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei luoghi sottoposti a tutela;

    2. individuazione delle linee di sviluppo sostenibile del territorio, compatibili con i valori e i significati riconosciuti del paesaggio;

    3. valorizzazione, recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, diretti a reintegrare i valori preesistenti ovvero a creare nuovi valori paesaggistici, perseguendo il miglioramento della qualita' complessiva del territorio e il rafforzamento delle diversita' locali, assicurando, nel contempo, il minor consumo di territorio.

  12. Il PTPR definisce i criteri per l' apposizione, la verifica e l'aggiornamento dei vincoli paesaggistici, con l'obiettivo di identificare il sistema dei valori identitari, rappresentativi della diversita' paesaggistica e culturale del territorio emiliano-romagnolo.

  13. Il PTPR, sulla base dei valori paesaggistici indicati e dei livelli di tutela definiti dalle norme nazionali e regionali e delle linee guida previste dal comma 10 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'), individua le aree del territorio regionale non idonee alla localizzazione di specifiche tipologie di impianti tecnologici di produzione e trasporto di energia e le aree sottoposte a peculiari limitazioni.

  14. Nelle more dell' adeguamento del PTPR di cui al comma 7, la Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, emana un atto di ricognizione delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico da osservare per il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, al fine di assicurare il rispetto da parte degli Enti locali delle norme nazionali e regionali in materia.

    Art. 40-quinquies.

    Procedimento 1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione delle varianti al PTPR, nonche' della verifica e adeguamento della pianificazione paesaggistica regionale di cui all'art. 156 del...

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