N. 203 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 2010

IL COLLEGIO ARBITRALE Ha pronunciato la seguente ordinanza tra ARCADIA COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Mascherino n. 72, presso lo studio degli avv.ti Maurizio Zoppolato e Federico Zanichelli, che la rappresentano e difendono giusta procura a margine della domanda di arbitrato del 29 giugno 2009; e Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella regione Calabria, in persona del Commissario pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege, nella persona dell'Avv. Carla Colelli, in relazione al contratto di appalto rep. n. 218 del 3 novembre 2003, avente ad oggetto i lavori di realizzazione di un depuratore in localita' Brancaleone.

Svolgimento del giudizio Con atto del 29 giugno 2009 denominato 'domanda di arbitrato con contestuale nomina di arbitro ed invito a controparte per analoga nomina' e notificato, tra l'altro, all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro in data 3 luglio 2009, l'Impresa Arcadia Costruzioni s.r.l., in relazione al contratto di appalto del 3 novembre 2003 tra la stessa Arcadia Costruzioni e il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella regione Calabria contratto avente ad oggetto i lavori di realizzazione di un depuratore in localita' Brancaleone e contenente all'art. 15 una clausola compromissoria - chiamava in arbitrato il suddetto Commissario delegato, designando come Arbitro l'avv. Maria Alessandra Bazzani, invitando il Commissario delegato a nominare altro Arbitro e proponendo al costituendo Collegio Arbitrale le seguenti domande:

'Voglia l'Ill.mo Collegio, contrariis rejectis, nel merito:

accertare e, occorrendo, dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto di cui in narrativa, per inadempimento, e comunque per fatto e colpa della Stazione Appaltante, Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella regione Calabria;

accertare e dichiarare l'illiceita' della condotta della medesima Stazione appaltante per inadempimento, nonche' per violazione di legge e dei principi di buon andamento, correttezza e buona fede;

condannare la medesima Amministrazione al pagamento, in favore di Arcadia Costruzioni S.r.l., di tutti i danni subiti dalla medesima Impresa, anche a norma degli artt. 1453, 1218, 1375, 1337, e 2043 c.c., nella misura indicata in narrativa (€ 7.228.585,46 oltre mancato utile, interessi e rivalutazione) o risultante ad esito della causa, o, in subordine, nella misura ritenuta equa; ed al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e dei suoi consulenti, nonche' delle spese di giudizio sopportate da Arcadia Costruzioni stessa.

in via istruttoria:

ammettere CTU volta ad accertare i lavori eseguiti e quelli residui, nonche' a quantificare le riserve iscritte dall'ATI appaltatrice, ed i danni tutti dalla stessa prospettati; con espressa autorizzazione al Consulente dell'ecc.mo Collegio affinche' possa accedere ai luoghi di esecuzione del contratto; ed altresi' visionare ed estrarre copia di tutti i documenti relativi all'appalto per il quale e' causa;

ammettere prova testimoniale sui capitoli di cui in narrativa del presente atto, preceduti dalla frase 'vero che', e comunque sin d'ora con riserva di migliore formulazione dei capitoli e di indicazione dei testi;

ordinare all'Amministrazione intimata l'esibizione di tutta la documentazione relativa all'appalto oggetto di causa.

All'ecc.mo Collegio si produrranno gli atti e documenti indicati in narrativa, nonche' gli ulteriori che si ritenessero utili.

Con riserva di altro produrre e dedurre; ed altresi' con riserva di agire separatamente per ogni eventuale ulteriore domanda di corrispettivo e/o indennizzo e/o risarcimento, in relazione alla commessa oggetto del presente giudizio'.

Il contratto su cui e' sorta controversia, contenente clausola compromissoria (art. 15, rubricato 'Controversie': 'Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Impresa Appaltatrice, ai sensi degli artt. 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 saranno devolute alla decisione di apposito Collegio istituito presso la camera Arbitrale, con le modalita' di cui all'art. 31-bis e 32 della legge n. 109/1994'), faceva seguito all'aggiudicazione, disposta con ordinanza del Commissario n. 2533 del 27 maggio 2003 in favore della Arcadia Costruzioni, dell'appalto avente ad oggetto la 'realizzazione del nuovo impianto di depurazione in localita' Fiumarella del Comune di Brancaleone (RC) e relativi collettori. Interventi di rifacimento delle reti'; l'indizione della gara, a sua volta, faceva seguito all'approvazione del progetto esecutivo - disposta con Ordinanza Commissariale n. 2533 del 27 maggio 2003 - che era stato redatto dall'A.T.I. CISAF S.p.a. - Alfa Uno - Ibi Idrobioimpianti nell'ambito di apposito appalto-concorso.

Con atto in data 28 luglio 2009, avviato alla notifica alla Arcadia Costruzioni S.r.l. in data 11 agosto 2009, il Commissario delegato pro tempore indicava quale Arbitro l'Avvocato dello Stato Sergio Sabelli, gia' designato in via d'urgenza con decreto 22 luglio 2009 dell'Avvocato Generale e autorizzato in via definitiva ad assumere l'incarico con nota 12 ottobre 2009, prot. 298475 P del medesimo Avvocato Generale, previo parere reso dal Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato nella seduta del 30 settembre 2009.

Gli Arbitri come sopra nominati designavano, ai sensi della predetta clausola compromissoria, l'Avv. Andrea Manzi quale terzo arbitro e Presidente del Collegio.

In data 27 ottobre 2009 i suddetti tre Arbitri costituivano il Collegio Arbitrale, fissando la sede dell'arbitrato in Roma, via Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio dell'Avv. Andrea Manzi e nominando, quale Segretario del Collegio, l'Avv. Paolo Caruso.

Nella medesima data del 27 ottobre 2009, alla presenza dei difensori delle parti, il Collegio Arbitrale, come risulta dal verbale di pari data, fissava i seguenti termini: 'fino al 3 novembre 2009 per il deposito, a cura di parte ricorrente, dell'originale della domanda di arbitrato e dei documenti richiamati nella stessa, nonche' per il deposito, a cura di parte resistente, dell'originale dell'atto di nomina dell'Arbitro Avv. Sergio Sabelli; fino al 30 novembre 2009, per il deposito, a cura di parte resistente, di una memoria contenente i quesiti, la loro illustrazione, la eventuale produzione di documenti e la deduzione di mezzi istruttori; fino al 23 dicembre 2009, per il deposito, a cura di parte ricorrente, di un'eventuale memoria di replica nonche' di modificazione ed integrazione dei quesiti e di completamento dei mezzi istruttori nonche' per la eventuale produzione di documenti in replica; fino al 25 gennaio 2010, per il deposito, a cura di parte resistente, di un'eventuale memoria di replica nonche' di modificazione ed integrazione dei quesiti e di completamento dei mezzi istruttori nonche' per la eventuale produzione di documenti in replica. Fissa la seduta del 9 febbraio 2010, alle ore 14,30, per il tentativo di conciliazione, l'interrogatorio libero delle parti e la trattazione della causa'.

Con memoria depositata in data 30 novembre 2009, l'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Commissario delegato, prendeva posizione sui fatti di causa, contestando l'ammissibilita' e la fondatezza delle domande svolte dalla Arcadia Costruzioni S.r.l. e formulando le seguenti conclusioni:

'Voglia l'Ecc.mo Collegio arbitrale, contrariis reiectis:

  1. dichiarare l'inammissibilita' e nullita' del giudizio arbitrale per nullita' del contratto e della clausola compromissoria;

  2. rigettare le domande arbitrali stante la nullita', ovvero l'inesistenza del contratto rep. n. 4201 del 7 novembre 2003, con conseguente infondatezza delle pretese creditorie azionate dall'impresa appaltatrice sulla base di un titolo contrattuale, per difetto di sottoscrizione da parte del Commissario delegato;

  3. rigettare le domande arbitrali in quanto infondate;

  4. condannare l'Arcadia Costruzioni S.r.l. al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale ed alla rifusione delle spese legali dell'Ufficio del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria'.

In particolare, l'eccepita inammissibilita' e nullita' del giudizio arbitrale deriverebbe dalla incompetenza del Dirigente dell'Ufficio Commissariale, ing. Pasquale Santelli, il quale aveva sottoscritto il contratto di appalto in difetto di delega.

Con memoria depositata il 23 dicembre 2009, la Arcadia Costruzioni S.r.l. replicava alle deduzioni svolte da parte convenuta e confermava, nel merito, le conclusioni gia' svolte nella domanda di arbitrato, formulando e specificando altresi', sia pure 'per scrupolo e ad abundantiam', richieste istruttorie di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio e prova testimoniale, nonche' richiesta di emissione di un ordine di esibizione nei confronti dell'Amministrazione convenuta.

Con memoria depositata il 25 gennaio 2010, l'Avvocatura dello Stato, ritenendo applicabile alla controversia il disposto dell'art.

15, comma 3, del sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009, n. 302, sollevava ulteriore eccezione di nullita' della clausola compromissoria, riconoscendo peraltro l'opportunita' di attendere la conversione in legge del citato d.l. n. 195/2009.

Il testo dell'art. 15, comma 3, del d.l. n. 195 del 2009, era all'epoca il seguente: 'Al fine di assicurare...

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