N. 233 SENTENZA 23 giugno 2010 - 1 luglio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 36, comma 2, 37, commi 1 e 2, e 48, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.

Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attivita' produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione - Legge comunitaria 2008), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5-9 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 13 ottobre 2009 ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 9 maggio 2010 e depositato il successivo 13 maggio, ha sollevato, in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonche' agli artt. 3 e 117, primo e secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale degli artt.

36, comma 2, 37, commi 1 e 2, 48, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.

Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attivita' produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione - Legge comunitaria 2008).

1.1. L'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2009 viene impugnato nella parte in cui, nel modificare l'art. 58, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), prevede che le 'concessioni demaniali marittime affidate a soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, non in possesso dei requisiti di legge', sono prorogate fino all'individuazione del concessionario in possesso di tali titoli e comunque non oltre dodici mesi dalla data di efficacia della proroga medesima.

Il ricorrente, dopo aver rilevato la conformita' della norma impugnata con quanto previsto dall'art. 37, secondo comma, del codice della navigazione, rileva che, proprio con riferimento a tale ultima disciplina, e' stata aperta una procedura di infrazione a carico dell'Italia da parte della Commissione europea in ragione del suo presunto contrasto con il diritto comunitario.

In particolare, la difesa erariale osserva che sia l'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2009 che l'art. 37, secondo comma, cod. nav. creano, nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo con finalita' turistico-ricreativa, un meccanismo di preferenza per il concessionario uscente. Cio' comporterebbe, sempre a parere del ricorrente, 'una disparita' di trattamento tra gli operatori economici in violazione della liberta' di stabilimento di cui all'articolo 43 del Trattato e di conseguenza dell'articolo 117, primo comma, Cost., in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonche' dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, in relazione alla competenza esclusiva statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea'.

Infine, a parere del ricorrente, la disposizione impugnata violerebbe anche il principio di ragionevolezza.

1.2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, poi, l'art. 37, commi 1 e 2, della legge regionale n. 13 del 2009, nella parte in cui prevede che 'In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Regione Friuli-Venezia Giulia, le specie elencate nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT