N. 196 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 2010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria, sul ricorso 25538-2004 proposto da: comune di Locate Triulzi, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Tacito n.

64, presso lo studio dell'avvocato Carletti Daniela, rappresentato e difeso dall'avvocato Allegro Enrico, giusta delega in calce;

ricorrente;

Contro comune di Milano; intimato, sul ricorso 324-2005 proposto da: comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, presso lo studio dell'avvocato Izzo Raffaele, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Surano Maria Rita, Meroni Ruggero, Fraschini Antonella, Ferradini Elena, giusta delega in calce; ricorrente;

Contro il comune di Locate Triulzi; intimato, avverso la sentenza n. 76/2003 della Comm.Trib.Reg. di Milano, depositata 15 marzo 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2010 dal Consigliere Dott. Simonetta Sotgiu;

Udito per ii resistente l'Avvocato Marinelli Antonella per delega Avv. Franceschini Antonella, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pietro Abbritti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, il rigetto di quello incidentale.

Ordinanza La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza 15 marzo 2004 ha rigettato l'appello del Comune di Locale Triulzi avverso la sentenza di primo grado, riconoscendo il diritto del Comune di Milano di godere dell'esenzione dall'ICI per gli anni 1995 e 1996, a' sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 504/1992 in relazione ad unita' immobiliari di sua proprieta', site nel Comune appellante, in quanto destinate a compiti istituzionali del Comune appellato, fra cui rientrano quelle di provvedere alle esigenze abitative dei non abbienti. Risulterebbero quindi sussistenti sia il requisito oggettivo che quello soggettivo necessari al fine di fruire dell'esenzione ICI.

Il Comune di Locate Triulzi ha chiesto la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi, contestando sia la prova dell'inserimento di tali alloggi nel patrimonio indisponibile del Comune, sia la destinazione a finalita' non 'dirette' del Comune di Milano; il quale, col ricorso incidentale ha fra l'altro eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 7 comma l del d.lgs. n.

504/1992, unitamente all'art. 4, comma 7 della legge delega n.

421/1992, in...

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