N. 202 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 2009

LA CORTE DEI CONTI Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;

Vista la 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 1, comma 166 e segg. della legge 27 dicembre 2005, n. 266;

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio diretto all'accertamento del rispetto del Patto di stabilita' interno da parte del Comune di Pessano con Bornago;

Vista la nota in data 10 aprile 2009 del Magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza n. 41 in data 15 aprile 2009, con la quale il Presidente ha convocato l'adunanza collegiale della Sezione;

Vista la memoria in data 29 aprile 2009, trasmessa dal Comune di Pessano con Bornago;

Esaminati gli atti e i documenti inerenti il giudizio in oggetto;

Uditi, nella pubblica adunanza del 5 maggio 2009, il Magistrato relatore, dott. Giancarlo Astegiano, nonche', in rappresentanza del comune di Pessano con Bornago, i signori Giuseppe Caridi, Sindaco,

Giuseppe Morgante, Direttore Generale e Piero Conensoci, Responsabile dell'Area finanziaria.

Ritenuto in fatto Nell'ambito dell'attivita' inerente la verifica del rispetto del patto di stabilita' interno dei Comuni della Provincia di Milano, prevista e disciplinata dall'art. 1, co. 166 e segg. della legge finanziaria per il 2006, il Magistrato istruttore, in data 10 aprile 2009, ha depositato nella Segreteria della Sezione una relazione con la quale ha segnalato che il Comune di Pessano con Bornago risultava non aver rispettato la disciplina relativa al patto di stabilita' interno per l'anno 2007 in relazione all'obiettivo di cassa, mentre aveva rispettato il limite riferito alla competenza e, pertanto, ha domandato al Presidente della Sezione di fissare un'apposita adunanza per l'esame collegiale della questione.

Con ordinanza n. 41, in data 15 aprile 2009, il Presidente ha convocato la Sezione di controllo per l'adunanza del 5 maggio 2009.

Il provvedimento presidenziale e' stato comunicato al Comune di Pessano con Bornago, con la specifica avvertenza che l'ente avrebbe potuto trasmettere documenti ulteriori rispetto a quelli acquisti in sede istruttoria e depositare una memoria illustrativa, prima dell'adunanza.

Il Comune ha trasmesso una nota in data 29 aprile 2009, con la quale ha messo in luce che con delibera n. 128 del 2 agosto 2007, la Giunta comunale aveva preso atto dell'impossibilita' di rispettare il vincolo del patto di stabilita' interno inerente la gestione di cassa e aveva autorizzato i responsabili dei servizi a liquidare gli importi relativi ai debiti scaduti, indipendentemente dal rispetto del vincolo finanziario, 'fermo restando il pieno rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilita' per la gestione di competenza'.

Nella stessa delibera, il Comune ha messo in luce che l'ente negli esercizi precedenti aveva osservato la disciplina relativa al patto e che l'unica ragione del mancato rispetto nel 2007 era diretta conseguenza del 'disallineamento' fra il momento nel quale era stata disposta la spesa (esercizi precedenti il 2007) ed anno in cui era maturato l'obbligo di pagamento (2007).

Nel corso dell'adunanza del 5 maggio 2009, dopo la relazione del Magistrato istruttore sono intervenuti, in rappresentanza del comune di Pessano con Bornago, i signori Giuseppe Caridi, Sindaco, Giuseppe Morgante, Direttore Generale e Piero Conensoci, Responsabile dell'Area finanziaria i quali hanno illustrato quanto contenuto nella memoria che l'ente locale aveva trasmesso il 29 aprile 2009.

Al termine dell'adunanza, la Sezione si e' riservata la decisione.

Considerato in diritto In merito alla questione sottoposta all'esame della Sezione 1. La questione dedotta nel giudizio all'esame della Sezione concerne l'accertamento del mancato rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2007 da parte del Comune di Pessano con Bornago.

  1. La Sezione regionale di controllo della Lombardia e' tenuta, partendo dall'esame delle relazioni previste dalla legge finanziaria per il 2006 sui conti consuntivi degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2007, rendere una specifica pronuncia sul rispetto da parte dei Comuni e delle Province degli obiettivi posti dal patto di stabilita' interno, in conformita' al disposto del comma 168 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

  2. All'esito dell'istruttoria effettuata sulla base della relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria, nel contraddittorio con l'amministrazione interessata svoltosi sia in sede istruttoria che nella odierna adunanza dibattimentale, la Sezione ha accertato che il Comune di Pessano con Bornago ha conseguito un saldo finanziario di cassa tale che, in base alla disciplina relativa al patto di stabilita' interno per l'anno 2007, e cioe' l'art. 1 commi 678 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n.

    296 (legge finanziaria per il 2007), non ha raggiunto l'obiettivo previsto dalla norma in questione. E' risultato, infatti, che il Comune di Pessano con Bornago, quanto alla gestione di competenza, a fronte di un obiettivo di - 67.000 euro ha raggiunto un saldo pari ad euro 367.000, mentre in relazione alla gestione di cassa a fronte di un obiettivo pari a 742.000 euro ha ottenuto un risultato pari a 1.279.000 euro, con una differenza negativa pari a 2.021.000 euro.

    Con la conseguenza che, mentre il saldo di competenza rientra nei limiti del saldo obiettivo, quello di cassa e' di molto superiore.

  3. Dalle documentate argomentazioni addotte dall'ente (memoria del 29 aprile 2009 e documenti ivi citati illustrati nel corso dell'adunanza) e' emerso che il mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' 2007 riferito alla gestione di cassa sarebbe dovuto alle modalita' di costruzione dell'obiettivo stesso che non terrebbe conto della circostanza che i pagamenti degli enti territoriali sono conseguenza necessaria degli impegni di spesa assunti per obbligazioni legittimamente perfezionate, anche negli esercizi precedenti, soprattutto in relazione a spese di investimento.

  4. Gli enti territoriali che concorrono a comporre la Repubblica sono tenuti ad osservare il patto di stabilita' interno, cosi' come previsto e disciplinato dalle leggi finanziarie statali. A partire dalla legge finanziaria per l'anno 2007, il legislatore ha previsto esplicitamente che 'Il bilancio di previsione ... deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2007, iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obbiettivo programmatico del patto di stabilita' interno determinato per ciascun anno' (art. 1, co. 684 della legge 27 dicembre 2006, n. 296). La norma appare razionale se solo si considera che i bilanci degli enti territoriali, in ossequio ai principi della programmazione e della veridicita', devono fornire un quadro preciso ed attendibile degli interventi che l'ente intende effettuare nel corso dell'esercizio, in relazione al sistema contabile adottato che si basa sulla competenza.

  5. La disciplina del patto di stabilita' interno e' stata caratterizzata, sin da quando e' stata introdotta con la legge finanziaria per il 1999, da una forte instabilita' poiche' quasi ogni anno le regole che gli enti territoriali sono tenuti ad applicare vengono modificate o integrate, al fine di rispondere, a seconda dei casi, ad esigenze strutturali o, anche soltanto, contingenti. Come questa Sezione ha messo in rilievo in piu' occasioni, una disciplina, quale quella del patto, che pone rigidi limiti all'autonomia operativa degli enti dovrebbe essere concordata fra lo Stato e gli stessi, destinatari e, soprattutto, dovrebbe essere caratterizzata da una elevata stabilita' al fine di permettere ai comuni ed alle province di programmare adeguatamente la loro attivita' ed i loro interventi sia in relazione alle attivita' ordinarie che a quelle di realizzazione di opere pubbliche che richiedono, ovviamente, la possibilita' di operare in un contesto temporale che oltrepassa l'ordinaria gestione annuale, tenuto anche, come si e' gia' detto, conto del sistema di contabilita' attualmente adottato imperniato sulla competenza.

  6. I continui cambiamenti della disciplina del patto e il passaggio dal criterio dei tetti di spesa a quello del saldo finanziario, calcolato in modo diverso a seconda degli esercizi, ha comportato, anche in relazione alla base di riferimento che, di volta in volta, viene presa in considerazione (la spesa media di un periodo temporale precedente nel quale vigevano regole di spesa in relazione al patto di stabilita' interno differenti!), seri problemi ad alcuni enti che si sono trovati a dover cercare di raggiungere degli obiettivi molto difficili da conseguire, se non impossibili, a causa della dinamica della spesa avviata legittimamente negli anni precedenti.

  7. La legge finanziaria per il 2007 ha innovato in maniera sostanziale, rispetto agli esercizi precedenti, le modalita' di formazione del patto di stabilita' interno...

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