LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2009, n. 40 - Testo unico della normativa in materia di sport.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 7 ottobre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto 1. La Regione, in conformita' ai principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale e in attuazione dell'art. 2 dello Statuto, riconosce nello sport, nelle attivita' motorie e ricreative e nel diritto al gioco uno strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona, l'inclusione e la cooperazione tra le comunita', la fruizione dell'ambiente urbano e naturale nella cornice della sostenibilita', intendendo per sport qualsiasi forma di attivita' fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale, per favorire la leale competitivita' nella pratica sportiva, per il miglioramento e la diffusione di stili di vita attivi.

Art. 2

Finalita' 1. La Regione favorisce e promuove, con idonei strumenti attuativi:

  1. la diffusione dell'attivita' sportiva e motorio-ricreativa operando al fine di garantire a tutti i cittadini l'esercizio della pratica sportiva come strumento per il miglioramento e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;

  2. la salvaguardia dell'identita' culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando le discipline sportive di tradizione ligure;

  3. l'attivita' sportiva per diversamente abili al fine di migliorare il benessere attraverso lo sport quale strumento di recupero, crescita culturale, fisica ed educativa;

  4. l'affidamento della gestione degli impianti sportivi improntato alla massima fruibilita' da parte dei cittadini, valorizzando in particolare le pratiche motorie di base, cui devono essere garantite, dai soggetti gestori, tariffe tali da rendere gli impianti stessi accessibili a tutti, indipendentemente dalla propria capacita' economica;

  5. la cultura dell'associazionismo sportivo senza finalita' di lucro;

  6. l'equilibrata diffusione della dotazione impiantistica sul territorio per fornire ai cittadini pari opportunita' di accesso alla pratica sportiva;

  7. il sostegno alla realizzazione degli impianti e servizi sportivi e la riqualificazione delle strutture esistenti a favore della collettivita', favorendo l'innovazione tecnologica per il massimo risparmio energetico e il minimo impatto ambientale della struttura oltreche' la sostenibilita' della gestione della stessa;

  8. l'organizzazione diretta e indiretta di iniziative sportive o eventi di particolare rilevanza regionale rivolti a tutti i cittadini;

  9. il rispetto delle tradizioni e delle vocazioni del territorio in campo sportivo;

  10. l'incentivazione della diffusione delle attivita' sportive in orario extrascolastico, valorizzando il patrimonio scolastico pubblico e favorendo forme di collaborazione fra le scuole e le associazioni sportive;

  11. l'incremento ed il funzionamento dei centri di avviamento allo sport e dei centri sportivi scolastici al fine di consentire un efficace avvio della pratica sportiva dei giovani;

  12. lo sviluppo delle attivita' motorio-sportive da parte di tutti i cittadini;

  13. lo sport di cittadinanza come profilo culturale del sistema sportivo regionale.

    2. La Regione persegue le finalita' di cui al comma 1 attraverso le proprie strutture regionali e/o con la collaborazione degli Enti locali, delle Universita', delle articolazioni territoriali del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (MIUR), delle Istituzioni scolastiche autonome, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), delle Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate e Associazioni Benemerite del CONI, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti e delle associazioni operanti nei settori disciplinati dalla presente legge.

    3. La Regione, in conformita' ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di pratica sportiva, disciplina inoltre:

  14. le modalita' di affidamento della gestione degli impianti sportivi pubblici;

  15. l'ordinamento della professione di maestro di sci;

  16. la sicurezza nella pratica degli sport invernali nonche' la gestione in sicurezza delle relative aree.

    Art. 3

    Sport di cittadinanza 1. La Regione, nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 2, individua nello sport di cittadinanza lo strumento per il riconoscimento del valore sociale, educativo e formativo della pratica sportiva, favorendone l'integrazione con le politiche socio-sanitarie, ambientali, urbanistiche e giovanili.

    2. La Regione individua quali luoghi per lo sport di cittadinanza gli spazi ove sia possibile praticare un'attivita' sportiva in piena sicurezza.

    3. La Regione, per adempiere a quanto indicato all'art. 2, comma 1, lettera m), promuove:

  17. accordi di programma interistituzionali che coinvolgano tutti gli attori regionali e locali su queste tematiche di scenario, valorizzando il ruolo dell'associazionismo sportivo;

  18. la valorizzazione di esperienze di educazione alla cittadinanza attiva dell'associazionismo sportivo diffuso;

  19. l'attivazione di tavoli di confronto per una lettura organizzata del bisogno sportivo nel territorio e degli aspetti ad esso connessi;

  20. la predisposizione di campagne che utilizzino il carattere trasversale dell'attivita' sportiva ed il suo valore sociale e che coinvolgano altri settori dell'Amministrazione regionale per affermare nuovi stili di vita attiva per i cittadini;

  21. la realizzazione di progetti volti a:

    1) garantire il diritto al gioco e al movimento a cittadini di tutte le eta', di diversa abilita' e categorie sociali;

    2) favorire stili di vita attivi, utili a prevenire patologie fisiche e psicologiche, individuali e di rilevanza sociale e a mantenere un adeguato stato di salute;

    3) educare ad una corretta alimentazione i soggetti in eta' prescolare e scolare al fine della prevenzione del rischio dell'obesita' e come valore educativo permanente;

    4) favorire l'attivita' sportiva dell'adolescente, sia come opportunita' di crescita individuale, sia per lo sviluppo della collettivita' e per contrastarne il prematuro abbandono;

    5) favorire l'integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale multietnica;

    6) educare alla condivisione delle scelte in un contesto comunitario ed ai principi di partecipazione, corresponsabilita', non violenza e sostenibilita';

    7) includere tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni ovvero esclusioni in ragione della capacita' tecnico-sportiva, in particolare con riguardo agli anziani e alle persone che manifestano condizioni di disagio e sofferenza, favorendo la cultura della condivisione e della solidarieta';

    8) favorire ed organizzare una attivita' motoria sportiva sostenibile, rispettosa delle persone, della societa' e dell'ambiente;

    9) avviare attivita' di animazione sportiva come elemento di vivibilita' e animazione degli spazi urbani, anche individuando tipologie innovative di impiantistica, piu' flessibili e meglio inserite nell'ambiente urbano.

    4. La Regione riconosce la funzione sociale degli Enti di Promozione Sportiva e dell'associazionismo sportivo che non persegue fini di lucro, quale strumento determinante per l'affermazione dello sport di cittadinanza.

    Art. 4

    Discipline sportive di tradizione ligure e Musei dello Sport 1. Ai fini della presente legge sono definite di tradizione ligure, le seguenti discipline:

  22. bocce e petanque;

  23. canottaggio a sedile fisso e mobile;

  24. pallanuoto;

  25. pallapugno;

  26. vela.

    2. Nel rispetto della tradizione sportiva ligure, la Regione riconosce la primaria funzione dei Musei dello Sport, quali strumenti di promozione e di avvicinamento alla cultura sportiva ai sensi dell'art. 25, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura) e successive modificazioni ed integrazioni e ne favorisce la tutela, la conservazione e la valorizzazione.

    Art. 5

    Funzioni della Regione 1. La Regione svolge le funzioni relative:

  27. alla programmazione delle strutture e dei servizi, al fine di superare gli squilibri esistenti tra le diverse aree geografiche della Regione e di incentivarne l'uniforme diffusione e l'ottimale utilizzazione, con particolare attenzione agli impianti polivalenti ed alla manutenzione e all'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti;

  28. alla incentivazione all'accesso al credito per gli impianti e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nell'ambito dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito;

  29. alla realizzazione e al sostegno di manifestazioni e di altre iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale e internazionale che interessino in tutto o in parte il territorio regionale, ivi compresi convegni, corsi, seminari e pubblicazioni in materia di sport, nonche' iniziative aventi la finalita' di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle societa' sportive e le discipline della tradizione locale o volte ad assicurare la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione tecnica degli operatori sportivi per una migliore qualita' dell'offerta dei servizi e delle attivita' sportive;

  30. ai necessari collegamenti con il Servizio Sanitario Nazionale relativamente alla tutela sanitaria delle attivita' sportive e motorie;

  31. all'adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo, iscritte nel registro di cui all'art. 3, della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato) e successive modificazioni, con le associazioni di promozione sociale aventi finalita' sportive, iscritte nel registro di cui all'art. 10 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)...

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