N. 192 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 marzo 2010

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 798 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comitato Civico Quartiere Saline, Fabiano Pierfederici, Cristian Ricci, Franco Bonucci, Sabrina Santini, Michele Ferrati, Samuela Sartini, Marco Mandolini, Simona Aguzzi, Giovanna Sassaroli, Aldo Simonetti, Eugenio Brutti, Daniele Contardi, Simone Veschi, Giuseppe Paglialunga, Marco Massi, Stefania Belardinelli, Roberto Bigelli,

Mara Montefi, Otello Bartolacci, Stefano Agoccioni, Pietro Veschi,

Antonio Di Angelis, Barbara Minardi, Federica Minardi, rappresentati e difesi dagli avv. Roberto Paradisi, Filippo Boccioletti, con domicilio eletto presso Domenico Liso Avv. in Ancona, corso Garibaldi, 19;

Contro il Comune di Senigallia, rappresentato e difeso dagli avv.

Laura Amaranto, Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso Marche Segreteria T.A.R. in Ancona, via della Loggia, 24;

Nei confronti di Nokia Siemens Network, rappresentata e difesa Gennaro Belvini, con domicilio eletto presso Michele Brunetti in Ancona, via Matteotti, 54, e con l'intervento di ad opponendum: Wind Telecomunicazioni Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso Riccardo Leonardi Avv. in Ancona, piazza Roma, 7;

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione del Consiglio Comunale di Senigallia n. 76 del 25 luglio 2007 concernente variante al PRG relativa alle aree per nuovi impianti di telefonia mobile in zona Saline ed in zona Cesanella;

- delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Senigallia n. 107 e n. 108 del 15 novembre 2006;

- della delibera consiliare 20 dicembre 2007 n. 148 di approvazione definitiva della variante;

- del permesso di costruire n. P/08/97 in data 17 luglio 2008 rilasciato a Nokia Siemens Network per la costruzione di un impianto di telefonia cellulare nell'area oggetto di variante.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Senigallia e di Nokia Siemens Network;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto c considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto Con il ricorso introduttivo del giudizio e' impugnata la deliberazione del Consiglio Comunale di Senigallia 25 luglio 2007 n.

76 con la quale veniva definitivamente adottata la variante parziale al PRG per la localizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile nelle zone Saline e Cesanella. Il gravame e' limitato alla parte che interessa il sito di Saline.

Vengono altresi' impugnate le deliberazioni consiliari 15 novembre 2006 nn. 107 e 108 aventi analogo oggetto.

I ricorrenti, in qualita' di persone fisiche, allegano di vantare diritti su immobili, costruiti e costruendi, nelle immediate vicinanze dell'area dove sorgera' l'impianto di telefonia mobile previsto dalla variante urbanistica. Riferiscono, inoltre, che il Comitato ricorrente e' invece composto da cittadini residenti in zone limitrofe.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 20 marzo 2008, viene impugnata la delibera consiliare 20 dicembre 2007 n. 148 di approvazione definitiva della variante in oggetto.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 2 ottobre 2008, viene impugnato il permesso di costruire n. P/08/97 in data 17 luglio 2008 rilasciato a Nokia Siemens Network per la costruzione di un impianto di telefonia cellulare nell'area oggetto di variante.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Senigallia, Wind Telecomunicazioni Spa e Siemens Network che eccepiscono questioni preliminari e svolgono deduzioni di merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza parziale non definitiva 3 giugno 2009 n. 456 venivano esaminate le questioni preliminari che, risultando in parte fondate, determinavano la declaratoria di inammissibilita' del ricorso introduttivo del giudizio e del primo ricorso per motivi aggiunti.

Veniva quindi esaminato nel merito secondo ricorso per motivi aggiunti.

Dagli atti di causa e nel corso della discussione orale in occasione dell'udienza del 6 maggio 2009 emergeva che, immediatamente a ridosso dell'impianto in oggetto, sono collocati impianti sportivi esistenti realizzati in forza un piano attuativo e regolarmente utilizzati dall'utenza.

Inoltre, benche' il Comune avesse formalmente rinunciato all'istituzione del parco previsto dal PRG, risultava essere il proprietario della relativa area. I ricorrenti allegavano poi che detta area veniva, di fatto, utilizzata come parco pubblico o comunque come area che, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. b) della l.r. n. 25/01, avrebbe potuto risultare incompatibile con l'impianto di telefonia mobile.

Si rendeva quindi necessario chiarire quanto sopra mediante l'espletamento di apposita istruttoria per acquisire.

Indicazione circa la proprieta' dell'intera area destinata alla realizzazione del c.d 'Parco delle Saline';

- planimetria generale indicante: estensione dell'area destinata al c.d 'Parco delle Saline'; i relativi confini ed eventuali recinzioni; le attrezzature, gli impianti (compreso quello di telefonia mobile in oggetto), le strutture, i parcheggi, gli spazi attrezzati, i sentieri e le destinazioni attualmente presenti nell'area stessa;

- indicazioni da cui si possa desumere l'effettivo stato di fatto dell'area in oggetto e il relativo utilizzo da parte del Comune, di altre amministrazioni e della collettivita';

- indicazioni riguardo la proprieta' degli impianti e delle attrezzature presenti nell'area destinata alla realizzazione del c.d 'Parco delle Saline', il relativo soggetto gestore e l'eventuale titolo di gestione;

- indicazioni riguardo ad interventi di manutenzione effettuati dal Comune o altri soggetti nell'area in questione.

Il Comune di Senigallia depositava quanto sopra in data 16.10.2009. In vista dell'udienza di merito fissata per il giorno 27 gennaio 2010 le parti depositavano memorie difensive.

Il Comune, oltre a contestare nel merito le deduzioni di parte ricorrente, ripropone eccezioni preliminari, alcune delle quali gia' esaminate con la citata sentenza non definitiva 3 giugno 2009 n. 456.

In particolare viene eccepita l'inammissibilita', del ricorso per seguenti motivi:

  1. Non e' stato impugnato il secondo permesso di costruire (P08/137) rilasciato per l'impianto di telefonia mobile in esame;

  2. Sussiste carenza di interesse di legittimazione ad agire perche' nessuno dei ricorrenti fa attualmente parte del Comitato genitori atleti pattinaggio e perche' detti ricorrenti agiscono solo a tutela degli immobili ubicati nelle vicinanze;

  3. Il secondo ricorso per motivi aggiunti e' inammissibile perche' ripropone vizi di legittimita' derivata riguardanti l'aspetto urbanistico gia' contenuti nei primi due ricorsi dichiarati inammissibili con la citata sentenza non definitiva;

  4. Il secondo ricorso per motivi aggiunti e' inammissibile perche' e' stato notificato alle parti presso il domicilio eletto.

    Deve inoltre considerarsi inammissibile perche' proposto in un giudizio introdotto da un ricorso dichiarato inammissibile.

    All'udienza del 27 gennaio 2010 la causa e' stata trattenuta in decisione.

    Diritto 1. Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni pregiudiziali dedotte e ridedotte dal Comune resistente.

    1.1 L'Amministrazione insiste nell'eccepire che il secondo ricorso per motivi aggiunti sarebbe inammissibile perche' non veniva impugnato il secondo permesso di costruire (P08/137) rilasciato per l'impianto di telefonia mobile in esame.

    Con la citata sentenza non definitiva n. 456/2009 l'eccezione in esame veniva dichiarata inammissibile perche' formulata in modo generico.

    Alla luce delle ulteriori allegazioni offerte dal Comune, il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT