N. 190 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 2009

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione agli avvisi di accertamento per maggior reddito proposto da Nautica Faccioli s.n.c.

contro Agenzia delle Entrate di Bologna (periodo di imposta 2000 e 2001) recante il n. 2885/08 RG Appelli ha emesso la seguente Ordinanza La Commissione osserva I n f a t t o Con sentenza n. 138/06/07 del 12 giugno 2007 la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna respingeva i ricorsi, dopo averli riuniti, della societa' Nautica Faccioli s.n.c., esercente attivita' di vendita di abbigliamento ed accessori, contro gli avvisi di accertamento n. 796020300670/2004 e 796020300671/2004, con i quali l'Agenzia delle Entrate di Bologna, aveva imputato un maggior reddito rispettivamente di € 51.346,39 ed € 70.925,54 per il periodo di imposta 2000 e 2001, a seguito di presunti maggiori ricavi prodotti dalla societa' calcolati applicando al costo del venduto una percentuale di ricarico calcolata quale media ponderata tra le percentuali utilizzate dalla societa' alla merce comperata su un campione di fornitori e la percentuale di incidenza del campione medesimo sul costo del venduto complessivo.

I giudici di primo grado, dopo aver constatato che l'Ufficio aveva ottenuto la percentuale di ricarico prendendo in considerazione merci acquistate da fornitori che avevano fornito il 62,75% del venduto su cui era stato applicato uno sconto medio del 35% in relazione al periodo di chiusura dei locali per ristrutturazione, respingevano i ricorsi riuniti perche' il contribuente non aveva prodotto alcuna prova atta a dimostrare che gli sconti applicati erano superiori a quelli utilizzati dall'Ufficio e confutare quindi quanto da egli stesso dichiarato durante la verifica, cioe' che i ricarichi medi erano del 100% e gli sconti del 10%, e confermavano la legittimita' degli accertamenti e la percentuale di ricarico utilizzata dall'Ufficio pari al 84,83% sul costo del venduto.

In data 22 ottobre 2007 il contribuente si costituiva in giudizio presso questa Commissione Tributaria, presentando appello alla sentenza depositata in data 25 giugno 2007, per eccepire, preliminarmente, la carenza di motivazione della sentenza impugnata, che non aveva spiegato l'iter logico seguito per giungere alla decisione, e l'illegittimita' dell'utilizzo di una modalita' di accertamento induttivo, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, d.P.R.

n. 600/1973, che senza la dimostrazione dell'inattendibilita' della contabilita'...

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