N. 195 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 2010

LA CORTE DEI CONTI Ha emanato la seguente ordinanza nel giudizio sulla questione di massima iscritta al n. 264/SR/QM del registro di Segreteria delle Sezioni riunite, deferita dal Presidente della Corte dei conti con atto del 14 dicembre 2009, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 7, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall'art. 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e depositato in data 14 dicembre 2009, in relazione ai seguenti giudizi formalmente promossi e incardinati presso la Terza Sezione centrale d'appello della Corte dei conti:

n. 36000 (in base a reclamo proposto dalla Procura regionale per il Lazio ai sensi dell'art. 739 c.p.c. avverso l'ordinanza della Sez. giur. per la Regione Lazio n. 418/2009 del 28 settembre 2009);

n. 36013 (in base a reclamo proposto dalla Procura regionale per il Lazio ai sensi dell'art. 739 c.p.c. avverso l'ordinanza della Sez. giur. per la Regione Lazio n. 410/2009 del 28 settembre 2009);

n. 36017 (in base a reclamo proposto dalla Procura regionale per il Lazio ai sensi dell'art. 739 c.p.c. avverso l'ordinanza della Sez. giur. per la Regione Lazio n. 419/2009 del 28 settembre 2009);

n. 36077 (in base ad appello proposto dal sig. Luigi Pallottini, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Medugno, del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, alla via Panama n. 58, lo stesso e' elettivamente domiciliato giusta procura a margine dell'atto di appello, avverso la sentenza della Sez. giur. per la Regione Lazio n. 1077/2009);

n. 36079 (in base a reclamo proposto dalla Procura regionale per il Lazio ai sensi dell'art. 739 c.p.c. avverso l'ordinanza della Sez. giur. per la Regione Lazio n. 452/2009 del 9 ottobre 2009);

n. 36094 (in base a reclamo proposto dalla Procura regionale per il Lazio ai sensi dell'art. 739 c.p.c. avverso l'ordinanza della Sez. giur. per la Regione Lazio n. 483/2009 del 14 ottobre 2009);

n. 36095 (in base a reclamo proposto dalla Procura regionale per il Lazio ai sensi dell'art. 739 c.p.c. avverso l'ordinanza della Sez. giur. per la Regione Lazio n. 463/2009 del 14 ottobre 2009);

n. 36153 (in base ad appello proposto dal sig. Claudio Cappon, rappresentato e difeso dall'avv. Rinaldo Geremia, del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, alla via Pierluigi da Palestrina n. 47, lo stesso e' elettivamente domiciliato giusta procura in calce all'atto di appello, avverso l'ordinanza della Sez. giur. per la Regione Lazio n. 506/2009 del 21 ottobre 2009);

n. 36159 (in base a reclamo proposto dalla Procura regionale per le Marche ai sensi dell'art. 739 c.p.c. avverso l'ordinanza della Sez. giur. per la Regione Marche n. 72/2009 del 9 ottobre 2009);

n. 36181 (in base a reclamo proposto dalla Procura regionale per il Lazio ai sensi dell'art. 739 c.p.c. avverso l'ordinanza della Sez. giur. per la Regione Lazio n. 537/2009 del 27 ottobre 2009);

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 131 e 134 c.p.c., nonche' l'art. 26 del Reg. di proc. per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, di cui al r.d. 13 agosto 1933, n. 1038;

Visto l'art. 1, comma 7, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall'art. 42, comma 2, delle legge 18 giugno 2009, n.

69;

Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi all'udienza del 10 marzo 2010, con l'assistenza della Segretaria Daniela D'Amaro, il Consigliere relatore, dott. Tommaso Miele, l'avv. Luigi Medugno per il sig. Luigi Pallottini, l'avv.

Rinaldo Geremia per il sig. Claudio Cappon, l'avv. Elio Vitale per il sig. Francesco D'Ottavi, e il Pubblico ministero della persona del Vice Proc. gen. dott. Antonio Ciaramella.

Premesso in fatto 1. - Con atto del 14 dicembre 2009, depositato in Segreteria in pari data e ritualmente notificato ai Presidente di tutte le Sezioni giurisdizionali regionali e ai Presidenti delle Sezioni d'appello, il Presidente della Corte dei conti ha deferito a queste Sezioni riunite in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall'art. 42, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall'art. 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in relazione ai giudizi formalmente promosssi e incardinati presso la Terza Sezione centrale d'appello della Corte dei conti n. 36000 (in base a reclamo proposto dalla Procura regionale per il Lazio ai sensi dell'art. 739 c.p.c.

avverso l'ordinanza della Sez. giur. per la Regione Lazio n. 418/2009 del 28 settembre 2009); n. 36013 (in base a reclamo proposto dalla Procura regionale per il Lazio ai sensi dell'art. 739 c.p.c. avverso l'ordinanza della Sez. giur. per la Regione Lazio n. 410/2009 del 28 settembre 2009); n. 36017 (in base al reclamo proposto dalla Procura regionale per il Lazio ai sensi dell'art. 739 c.p.c. avverso l'ordinanza della Sez. giur. per la Regione Lazio n. 419/2009 del 28 settembre 2009); n. 36077 (in base ad appello proposto dal sig. Luigi Pallottini, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Medugno, del Foro di Roma, avverso la sentenza della Sez. giur. per la Regione Lazio n.

1077/2009); n. 36079 (in base a reclamo proposto dalla Procura regionale per il Lazio ai sensi dell'art. 739 c.p.c. avverso l'ordinanza della Sez. giur. per la Regione Lazio n. 452/2009 del 9 ottobre 2009); n. 36094 (in base a reclamo proposto dalla Procura regionale per il Lazio ai sensi dell'art. 739 c.p.c. avverso l'ordinanza della Sez. giur. per la Regione Lazio n. 483/2009 del 14 ottobre 2009); n. 36059 (in base a reclamo proposto dalla Procura regionale per il Lazio ai sensi dell'art. 739 c.p.c. avverso l'ordinanza della Sez. giur. per la Regione Lazio n. 463/2009 del 13 ottobre 2009); n. 36153 (in base ad appello proposto dal sig. Claudio Cappon, rappresentato e difeso dall'avv. Rinaldo Geremia, del Foro di Roma, avverso l'ordinanza della Sez. giur. per la Regione Lazio n.

506/2009 del 21 ottobre 2009); n. 36159 (in base a reclamo proposto dalla Procura regionale per le Marche ai sensi dell'art. 739 c.p.c.

avverso l'ordinanza della Sez. giur. per la Regione Marche n. 72/2009 del 9 ottobre 2009); n. 36181 (in base al reclamo proposto dalla Procura regionale per il Lazio ai sensi dell'art. 739 c.p.c. avverso l'ordinanza della Sez. giur. per la Regione Lazio n. 537/2009 del 27 ottobre 2009), l'esame delle seguenti questioni di massima, affinche' in ordine alle stesse possano essere pronunciati, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1, comma 7, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall'art. 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009l, n . 69, uno o piu' principi di diritto che orientino la fase applicativa della novella recata dall'art. 17, comma 30-ter, del d.l.

  1. luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni, e diano soluzione ai quesiti cosi' sinteticamente formulati:

1) se la disposizione normativa recata dall'art. 17, comma 30-ter, del d.l. 1º luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e successivamente rettificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del d.l. 3 agosto 2009, n.

103, convertito, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, in tema di requisiti che devono possedere le notizie di danno ai fini dell'attivita' istruttoria svolta dal Pubblico ministero sia suscettibile, senza distinzione alcuna, di applicazione immediata e retroattiva in relazione a situazioni istruttorie oppure processuali maturate nel vigore della normativa preesistente;

2) quali siano da intendersi le tipologie di sentenze cui fa riferimento la clausola di salvezza enunciata dall'art. 17, comma 30-ter, del d.l. 1º luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e successivamente rettificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.l. 3 agosto 2009, n. 103, convertito dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, nonche' se per l'individuazione del momento in cui e' intervenuta la sentenza anche non definitiva debba farsi riferimento a quanto dispone l'art. 133, comma 1, c.p.c. in tema di momento di esistenza della sentenza;

3) se la previsione di legge in ordine ad una domanda di nullita' che deve essere presentata da un soggetto portatore di un interesse giuridico qualificabile sia di ostacolo o meno alla eventuale rilevabilita' di ufficio della nullita';

4) se nei casi di domanda di nullita' che sia proposta con riferimento a giudici gia' instaurati con pluralita' di convenuti si configuri una ipotesi di litisconsorzio processuale oppure una inscindibilita' di cause ai vari effetti di legge, considerato che oggetto della domanda di nullita' e' la notizia di danno e non la responsabilita' o l'evento di danno, che la cognizione giudiziale attivata tramite la 'domanda' attiene alla verifica dei presupposti di legge per la concessione della tutela demolitoria di nullita' per violazione delle prescrizioni di legge, che la pronuncia medesima non si sostanzia, in ogni caso, nel dover dettare una disciplina giudiziale concernente il diritto sostanziale connesso alla pretesa risarcitoria;

5) se, tenuto anche conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, la decisione in ordine ad una domanda di nullita', qualora quest'ultima sia proposta nell'ambito di un giudizio gia' ritualmente incardinato, possa essere assunta mediante pronuncia incidentale resa sulla questione pregiudiziale cosi' proposta e tramite la stessa sentenza che, in caso di declaratoria di nullita', definisce esaustivamente il giudizio e, comunque, quale debba essere la forma della decisione, anche in ragione ed in coerenza sequenziale con gli effetti...

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