N. 191 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 marzo 2010

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

ha pronunciato la presente Ordinanza Sul ricorso numero di registro generale 245 del 2010, proposto da: Razzismo Stop Associazione Onlus, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Dell'Agnese, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

Contro Comune di' Selvazzano Dentro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Cartia, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D.

26 giugno 1924, n. 1054;

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e il Sindaco del Comune di Selvazzano Dentro quale ufficiale di governo, non costituiti in giudizio;

Per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Selvazzano Dentro n. 91 del 19 novembre 2009, avente ad oggetto 'ordinanza antiaccattonaggio'.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista l'ordinanza cautelare n. 160 del 3 marzo 2010;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Selvazzano Dentro;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2010 il dott. Stefano Nielli e uditi per le parti i difensori avv.

Dell'Agnese per la parte ricorrente e avv. Salmaso, su delega dell'avv. Carda, per il Comune resistente;

Fatto e svolgimento del processo 1. Il Sindaco del Comune di Selvazzano Dentro con ordinanza n. 91 del 19 novembre 2009, adottata ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, ha vietato l'accattonaggio, definito nelle premesse come l'attivita' consistente nella richiesta di denaro, in tutto il territorio comunale salvo che nelle aree agricole (il divieto e' infatti esteso, oltre che in singoli luoghi puntualmente indicati le intersezioni stradali, all'interno delle aree adibite a parcheggio, davanti e in prossimita' di luoghi di culto e di cimiteri, davanti o in prossimita' degli ingressi di esercizi commerciali, davanti o in prossimita' di uffici pubblici - all'intero territorio dei centri abitati).

Nell'ordinanza non vi e' alcun elemento volto a delimitare il divieto alle sole forme dell'accattonaggio molesto, invasivo o con lo sfruttamento di minori.

Infatti nelle premesse viene precisato che si e' preso atto della presenza di soggetti che 'richiedono denaro utilizzando lo strumento dell'accattonaggio anche in forma petulante e molesta, a volte accompagnandosi con infanti o avvalendosi di minori ovvero esibendo o simulando malformazioni o menomazioni e analoghi mezzi fraudolenti per cercare di destare l'altrui pieta''.

Nel dispositivo non e' contenuta alcuna ulteriore precisazione o delimitazione.

Pertanto dal contenuto dell'ordinanza letta nella sua interezza, vale a dire sia nel preambolo che nel dispositivo, emerge che essa non si limita a vietare e sanzionare la sola mendicita' c.d. invasiva o molesta. Per i trasgressori e' prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad 500,00, con facolta' per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento nella 'misura ridotta' fissa di € 100,00 in caso di prima violazione, di 250,00 in caso di seconda violazione, e di 500,00 in caso di terza violazione, oltre alla sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attivita'.

Dal punto di vista dell'istruttoria compiuta il Comune ha depositato in giudizio la nota prot. n. 2260 del 26 febbraio 2010 del Comandante del Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest (dei Comuni di Selvazzano Dentro, Rubano, Mestrino, Cervarese S. Croce e Veggiano) dalla quale non emergono elementi atti a comprovare l'esistenza di una situazione di carattere emergenziale tale da giustificare un intervento urgente (cfr. doc. 3 depositato in giudizio dal Comune).

Vi si legge infatti 'si rende noto che, nel corso degli anni 2008 e 2009, a questo Consorzio sono pervenute delle telefonate da cittadini che segnalavano la presenza di persone, specialmente all'incrocio tra la via Padova e la via Aquileia e a volte all'incrocio tra la via Euganea e la via Monte Grappa, che chiedevano l'elemosina agli automobilisti fermi in colonna. Di norma all'arrivo delle pattuglie dette persone si allontanavano rendendosi irreperibili, quelle che sono state controllate sono risultate in regola con i documenti'.

2. Con ricorso tempestivamente notificato al Comune, al sindaco quale ufficiale di Governo presso la sede municipale e presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, e al Ministro dell'interno, tale provvedimento e' impugnato dall'associazione 'Razzismo stop' Onlus, per le seguenti censure:

I) violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, travisamento, violazione e falsa applicazione dell'art.

3 della legge 7 agosto 1990, a 241, carenza di istruttoria e motivazione, nonche' violazione del principio di proporzionalita', con la quale si lamenta la mancanza del presupposto di un grave pericolo che minaccia l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana, e la mancanza dei requisiti della contingibilita' ed urgenza, ritenuti presupposti necessari per l'emanazione delle ordinanze previste dall'art. 54 citato;

II) violazione del combinato disposto dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, e del decreto del Ministero dell'interno 5 agosto 2008, violazione del principio di proporzionalita', illogicita' e contraddittorieta', in quanto il predetto decreto ministeriale consentirebbe di fronteggiare l'accattonaggio con l'impiego di minori e disabili o l'accattonaggio molesto e non l'accattonaggio in generale;

III) carenza di istruttoria e di motivazione, illogicita', violazione del principio di proporzionalita' e violazione, sotto altro profilo, dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.

267, come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, perche' si tratta di un'ordinanza a contenuto normativo ad efficacia a tempo indeterminato che esorbita dai limiti propri delle ordinanze contingibili ed urgenti;

IV) violazione delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale 28 dicembre 1995, n. 519, con la quale - sulla scorta della considerazione che la tutela dei beni giuridici della tranquillita' pubblica, con qualche riflesso sull'ordine pubblico, non puo' dirsi seriamente posta in pericolo dalla mera mendicita' che si risolve in una semplice richiesta di aiuto - e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 670 c.p.;

V) illogicita', violazione dell'art. l della legge 7 agosto 1990, n. 241, violazione del principio di proporzionalita', disparita' di trattamento, violazione delle norme di cui agli ara.

759 e ss. del c.c. in materia di donazione, determinata dalla previsione della confisca;

VI) violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che detta in via generale le regole per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative;

VII) violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, illogicita', e violazione dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. della legge 7 agosto 1990, n. 241, sotto i profili del mancato coordinamento con i Comuni contigui e limitrofi.

Si e' costituito in giudizio il Comune di Selvazzano Dentro eccependo del ricorso per difetto di interesse, difetto di legittimazione e difetto di giurisdizione.

Il Collegio, ritenuto ad una prima delibazione il ricorso ammissibile, con ordinanza n. 160 del 4 marzo 2010, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della fonte legislativa sulla base della quale e' stata adottata l'ordinanza impugnata, nella parte in cui demanda al Sindaco in via ordinaria vasti ed indeterminati poteri in tema di tutela dell'incolumita' pubblica e della sicurezza urbana autorizzati, nel rispetto dei soli principi generali dell'ordinamento, a derogare alla legge, ha accolto la domanda cautelare, rinviandone il successivo esame alla Camera di consiglio che sara' fissata dopo la comunicazione della decisione della Corte costituzionale.

Motivi della decisione 1. Come e' noto l'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, nell'ottica di adottare misure finalizzate a rendere piu' efficaci gli strumenti di prevenzione e di repressione dei fenomeni delittuosi attraverso misure di rafforzamento dei poteri pubblici territoriali, ha notevolmente ampliato i compiti del Sindaco, quale ufficiale di governo, nelle funzioni di competenza statale, in materia di ordine e sicurezza pubblica, e sicurezza urbana.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge, l'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 ha assunto la seguente fisionomia: 'Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al, presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione'.

In sede di conversione del decreto-legge la norma e' stata riformulata nel seguente testo: 'Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel...

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