N. 189 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 2010

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale n. 3161 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da Greco Carlo, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

Contro la Corte dei conti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; nei confronti di Della Ventura Piergiorgio, Pasqualucci Furio; e con l'intervento di ad adiuvandum Associazione Magistrati Corte dei conti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso Maria Alessandra Sandulli in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 349;

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Presidente della Corte dei conti del 7 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 81 del 7 aprile 2009, di convocazione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale di magistratura in seno al Consiglio di presidenza della Corte dei conti per il quadriennio 2009/13 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, tra cui la nota del Presidente della Corte dei conti n. 1067 del 20 aprile 2009;

Impugnato con il ricorso principale del decreto del Presidente della Corte dei conti del 22 aprile 2009 di differimento delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale di magistratura in seno al Consiglio di presidenza della Corte dei conti per il quadriennio 2009/13 alla data di sabato 9 maggio 2009 dalle ore 9 alle ore 21 e domenica 10 maggio 2009 dalle ore 9 alle ore 15;

Impugnato con i primi motivi aggiunti del non conosciuto decreto del Presidente della repubblica in data 13 maggio 2009 di costituzione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti;

Impugnato coni secondi motivi aggiunti;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto ratto di costituzione in giudizio di Corte dei conti;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2009 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente, Consigliere presso la sezione giurisdizionale per la Toscana della Corte dei conti, ha impugnato il provvedimento del Presidente della Corte dei conti (decreto 7 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 81 del 7 aprile 2009) di convocazione per i giorni mercoledi' 6 maggio 2009, dalle ore 8 alle ore 20, e giovedi' 7 maggio 2009, dalle ore 8 alle ore 14 delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale di magistratura in seno al consiglio di presidenza della Corte dei conti, per il quadriennio 2009/13.

Il provvedimento e' censurato per i seguenti motivi:

  1. l'indizione delle consultazioni elettorali in giorni lavorativi lede l'elettorato attivo dei magistrati contabili, i quali non potranno esercitare il loro diritto di voto essendo in quei giorni impegnati nello svolgimento delle funzioni giurisdizionali;

  2. le date prescelte, inoltre, pregiudicano anche l'elettorato passivo in quanto coloro che intendono candidarsi hanno a loro disposizione solo 28 giorni per la campagna elettorale, mentre in passato era sempre stato garantito un termine di almeno sessanta giorni; non si ravvisa, inoltre, nella previsione dei cui all'art.

    11, comma 10, secondo periodo, della legge n. 15/2009, alcun vincolo relativo alla data in cui celebrare le elezioni, posto che la norma in questione ha previsto il termine del 7 maggio 2009 unicamente per l'indizione delle elezioni;

  3. il decreto impugnato e' inoltre illegittimo in quanto applicativo dell'art. 11, comma 8 della legge n. 15/2009, che ha modificato la disciplina clan composizione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti; a questo proposito il ricorrente ha sollevato eccezione di incostituzionalita' asserendo che la nuova normativa si pone in contrasto con gli artt. 3, 97, 100, 103, 104 e 108 della Costituzione.

    Con decreto presidenziale del 23 aprile 2009, l'istanza di misure cautelari provvisorie e' stata rigettata.

    Con il primo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il decreto del 22 aprile 2009 con cui il Presidente della Corte dei conti ha disposto il differimento delle consultazioni elettorali alle date di sabato 9 maggio 2009 dalle ore 9 alle ore 21 e domenica 10 maggio 2009 dalle ore 9 alle ore 15.

    Avverso tale provvedimento, il ricorrente, oltre a riproporre le doglianze gia' volte con il ricorso originario, ha prospettato le seguenti ulteriori doglianze:

    1) il differimento della data delle consultazioni elettorali continua a pregiudicare l'elettorato passivo dei magistrati della Corte poiche' non e' stato garantito un lasso di tempo adeguato per organizzare la campagna elettorale, sia se si considera, in via di analogia, quanto previsto dalla legge n. 186/1982, art. 9, comma 2, sia tenuto conto della prassi, rispettata fino ad ora, di garantire almeno sessanta gironi per la campagna elettorale;

    2) l'illegittimita' derivata dalla incostituzionalita' dell'art. 11, comma 8 della legge n. 15/2009, inoltre, trova un ulteriore sostegno nel parere del Consiglio di Stato del 1º aprile 2009, reso in materia di applicabilita' del principio di non rieleggibilita' dei membri elettivi del CSM e degli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali.

    L'avvocatura dello Stato si e' costituta ed ha depositato una memoria per chiedere il rigetto dell'istanza cautelare e, nel merito, del ricorso perche' infondato, stante la manifesta infondatezza delle eccezioni di costituzionalita' proposte.

    Con atto di intervento ad adiuvandum, si e' costituita l'associazione magistrati della Corte dei conti sostenendo le ragioni del ricorrente. Con ordinanza n. 1993 del 2009, il collegio ha rigettato l'istanza cautelare e ha fissato per la trattazione nel merito della causa l'odierna udienza.

    Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il decreto del Presidente della Repubblica di costituzione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti del 13 maggio 2009, per illegittimita' derivata, ribadendo tutti motivi di ricorso gia' in precedenza articolati sia nel ricorso originario che nel primo ricorso per motivi aggiunti.

    Sia la difesa erariale che il ricorrente hanno depositato memorie per l'udienza, ulteriormente argomentando le loro precedenti difese.

    All'odierna udienza, la causa e' stata trattenuta in decisione.

    Vengono all'esame del collegio le eccezioni di illegittimita' costituzionale, prospettate dal ricorrente e dalla interveniente Associazione, dell'art. 11, comma 8 della legge n. 15 del 4 marzo 2009, concernente la costituzione e formazione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Esso prevede infatti che:

    '8. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, (...) E' composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento eletti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, e dell'art.

    18, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare, possono partecipare il segretario generale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT