DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2009, n. 18 - Regolamento regionale recante: «Disciplina dei canoni di imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente (Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14)».
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 3 dicembre 2009) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 21 aprile 2006, n. 14;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19-12668 del 30 novembre 2009;
Emana
il seguente regolamento:
Regolamento regionale recante: 'Disciplina dei canoni di imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente (Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14)'.
Art. 1
Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, in sede di prima attuazione dell'art. 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006) come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente), il canone di imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente, comprese le bibite confezionate con le suddette acque, di seguito denominate acque imbottigliate.
Art. 2
Misura e beneficiari del canone 1. I titolari delle concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, sono tenuti alla corresponsione di un canone annuo posticipato, di seguito denominato canone di imbottigliamento o canone, pari a 0,70 euro per ogni 1.000 litri di acqua imbottigliata.
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A decorrere dal 1° gennaio 2008, il canone di cui al comma 1 e' dovuto ai comuni e alle comunita' montane sul cui territorio e' ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria e alla Regione secondo la seguente suddivisione: 35 per cento ai comuni, 35 per cento alle comunita' montane e 30 per cento alla Regione.
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Ove i comuni e le comunita' montane beneficiari siano piu' di uno, la quota di canone di loro spettanza e' ripartita secondo le seguenti modalita':
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il 45 per cento all'ente sul cui territorio insiste lo stabilimento di imbottigliamento;
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il 55 per cento agli enti sul cui territorio insiste l'area di concessione in proporzione alla superficie di territorio interessata dalla medesima.
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Se il territorio sul quale e' ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna comunita' montana, il canone e' dovuto per il 70 per cento al comune o ai comuni interessati e per il 30 per cento alla Regione.
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La percentuale di canone di competenza di...
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