DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2009, n. 18 - Regolamento regionale recante: «Disciplina dei canoni di imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente (Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 3 dicembre 2009) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 21 aprile 2006, n. 14;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19-12668 del 30 novembre 2009;

Emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: 'Disciplina dei canoni di imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente (Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14)'.

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, in sede di prima attuazione dell'art. 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006) come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente), il canone di imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente, comprese le bibite confezionate con le suddette acque, di seguito denominate acque imbottigliate.

Art. 2

Misura e beneficiari del canone 1. I titolari delle concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, sono tenuti alla corresponsione di un canone annuo posticipato, di seguito denominato canone di imbottigliamento o canone, pari a 0,70 euro per ogni 1.000 litri di acqua imbottigliata.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il canone di cui al comma 1 e' dovuto ai comuni e alle comunita' montane sul cui territorio e' ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria e alla Regione secondo la seguente suddivisione: 35 per cento ai comuni, 35 per cento alle comunita' montane e 30 per cento alla Regione.

  2. Ove i comuni e le comunita' montane beneficiari siano piu' di uno, la quota di canone di loro spettanza e' ripartita secondo le seguenti modalita':

    1. il 45 per cento all'ente sul cui territorio insiste lo stabilimento di imbottigliamento;

    2. il 55 per cento agli enti sul cui territorio insiste l'area di concessione in proporzione alla superficie di territorio interessata dalla medesima.

  3. Se il territorio sul quale e' ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna comunita' montana, il canone e' dovuto per il 70 per cento al comune o ai comuni interessati e per il 30 per cento alla Regione.

  4. La percentuale di canone di competenza di...

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