LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 37 - Norme in materia di flussi documentali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 7 ottobre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' 1. Nel quadro dei principi e delle regole di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni ed integrazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A )' e successive modificazioni ed integrazioni, la presente legge disciplina gli ambiti di intervento e di sviluppo, nonche' gli aspetti organizzativi della gestione dei flussi documentali, in particolare in modalita' digitale, al fine di assicurarne la disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilita'. A tal fine utilizza con le modalita' piu' appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

  1. Ai fini della presente legge, per flusso documentale si intende l'insieme delle attivita' di formazione, protocollazione, registrazione, classificazione, fascicolazione, gestione, accesso e conservazione dei documenti su qualsiasi supporto formati, considerate come flusso di lavorazione degli stessi.

    Art. 2

    Obiettivi 1. La Regione persegue i fini di cui all'art. 1 attraverso la programmazione degli interventi e l'emanazione di direttive per l'attivita' amministrativa e gestionale.

  2. La Regione favorisce l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, con le diverse amministrazioni e con i privati. Favorisce, altresi', l'esercizio dei diritti dei cittadini e delle imprese all'uso delle tecnologie e alla partecipazione al procedimento amministrativo informatico.

  3. La Regione pone in essere opportune modalita' progettuali e organizzative al fine del coordinamento delle iniziative volte all'adozione di soluzioni tecnologiche funzionali alla gestione e alla conservazione dei documenti digitali, alla razionalizzazione, modifica o integrazione delle procedure vigenti, all'individuazione di soluzioni che consentano la realizzazione di economie di sistema.

    Art. 3

    Ambito di applicazione 1. Le norme della presente legge si applicano alla Regione, fatta salva l'autonomia organizzativa del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, di cui alla legge regionale 17...

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