N. 220 ORDINANZA 9 - 17 giugno 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), promosso dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo con ordinanza del 18 dicembre 2009, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 26 maggio 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Cuneo, con ordinanza del 18 dicembre 2009, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui prevede che i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione possano avere colloqui con i propri difensori solo per un massimo di tre volte alla settimana, di persona o a mezzo del telefono, per la stessa durata stabilita quanto ai colloqui con i familiari;

che il giudice a quo e' investito del reclamo proposto da un detenuto per il quale e' stata disposta, a norma dell'art. 41-bis ord. pen., la sospensione delle regole trattamentali;

che detto reclamo, avanzato ai sensi dell'art. 35 ord. pen., avrebbe ad oggetto 'la nuova disciplina' prevista dalla norma censurata, introdotta nel testo dell'art. 41-bis mediante l'art. 2, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica);

che il rimettente rileva, in via preliminare, come la giurisprudenza costituzionale abbia stabilito che la condizione detentiva non implica il difetto di tutela delle posizioni giuridiche soggettive degli interessati, anche nei loro rapporti con l'Amministrazione penitenziaria, e che tale tutela deve assumere carattere giurisdizionale (e' citata la sentenza n. 26 del 1999);

che lo stesso rimettente prosegue osservando come, nella perdurante assenza di una organica disciplina degli strumenti di tutela, la giurisprudenza ordinaria abbia provveduto ad individuare una sede processuale immediatamente utile all'esercizio della giurisdizione, e cioe' il procedimento di reclamo disciplinato dall'art. 14-ter dello stesso ordinamento...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT