CONCORSO (scad. 6 luglio 2010) - Avviso pubblico per la formazione di un elenco di riserva integrativo di idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie e degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta.

IL DIRIGENTE Visto l'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 'Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale' che definisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e la dirigenza;

Visti gli articoli 6 e 9 della richiamata legge regionale n.

1/2009 inerenti le strutture a responsabilita' dirigenziale e le competenze del responsabile di settore;

Visto il decreto n. 1540 del 5 aprile 2007 con il quale alla sottoscritta e' stata attribuita la responsabilita' del settore 'Igiene pubblica';

Visto il decreto n. 2205 dell'11 maggio 2010 con il quale alla sottoscritta e' stata attribuita la responsabilita', a scavalco, del settore 'Risorse umane, comunicazione e promozione della salute';

Visto il decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.

502/1995, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 319/2001;

Vista la legge regionale 24.02.2005, n. 40 che:

all'art. 37, in conformita' a quanto stabilito dalla normativa nazionale sopra richiamata, disciplina la nomina e il rapporto di lavoro del direttore generale delle aziende sanitarie precisando che lo stesso deve essere nominato tra soggetti individuati a seguito di avviso pubblico;

all'art. 103, stabilisce che le modalita' di nomina, i requisiti soggettivi, le cause di incompatibilita' e quelle di decadenza del direttore generale degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta sono gli stessi di quelli previsti per i direttori generali delle aziende sanitarie;

Atteso che, sulla base della normativa richiamata, che attribuisce le competenze relative alla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie e degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta al Presidente della Giunta regionale, nella sua qualita' di organo di direzione politica della Giunta regionale stessa, detto potere di nomina si caratterizza per la presenza di due distinti profili: l'uno, di ordine tecnico, costituito dalla verifica del possesso da parte dei nominandi dei requisiti richiesti in base alla legge; l'altro, consistente in una scelta politico-discrezionale che non comporta valutazioni comparative dirette tra i candidati (sulla base dei requisiti richiesti) ma, che invece, puo' fondarsi su di un ampio margine di valutazione e di globale apprezzamento della personalita' di chi viene scelto, in ragione del rapporto fiduciario da instaurare;

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