Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Famiglia - Regolazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi in mancanza di legge nazionale comune - Disciplina anteriore alla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato - Applicazione della legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio - Vi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile, nel testo abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), promosso con ordinanza del 16 luglio 2005 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da R. M. contro R. S., iscritta al n. 491 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di costituzione di R. M.;

Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2006 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio civile, avente ad oggetto la impugnazione della sentenza emessa il 20 febbraio 2002 dalla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, la Corte di cassazione, con ordinanza del 16 luglio 2005, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 19, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile, nella parte in cui, in caso di "mancanza di legge nazionale comune [...], stabilisce che i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio";

    Il giudice a quo, in punto di fatto, rileva che R. S., di nazionalita' austriaca, aveva proposto, dinanzi al Tribunale di Bolzano, domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con R. M., di nazionalita' italiana, e che, nel corso del giudizio, quest'ultima aveva chiesto lo scioglimento della comunione con conseguente riconoscimento a suo favore della comproprieta' su di un immobile, nonche' del 50% delle relative rendite.

    Avverso tale richiesta il ricorrente invocava l'applicazione dell'ordinamento austriaco, che sancisce il principio della separazione dei beni, poiche', al momento della celebrazione del matrimonio e dell'acquisto dell'immobile, egli era cittadino austriaco.

    Il Tribunale di Bolzano, sulla base della presunzione di legale identita' con le...

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