Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Automatismo e obbligatorieta' della concessione del beneficio - Violazione dei principi di proporzionalita' e di individualizzazione della pena - Sussistenza - Illegittimita' c...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), promosso con ordinanza del 28 settembre 2005 dal Magistrato di sorveglianza di Venezia, iscritta al n. 581 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 5 aprile 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del 28 settembre 2005 il Magistrato di sorveglianza di Venezia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, 79, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede come automatica ed obbligatoria la concessione della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, non consentendo al giudice di sorveglianza alcuna valutazione di merito, pur essendo norma compresa in una legge non approvata secondo le modalita' prescritte dalla Costituzione per l'emanazione di un provvedimento di indulto.

    Riferisce il rimettente che, nel procedimento sull'istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della pena presentata da Michele Minuzzo, sussistono tutti i requisiti di legittimita' previsti dall'art. 1 della legge n. 207 del 2003 e che la norma e' applicabile al condannato, che risultava trovarsi, al momento dell'entrata in vigore della legge, nelle condizioni previste dall'art. 7 per essere ammesso al beneficio.

    L'odierno istante, con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia, e' stato ammesso al beneficio della semiliberta'.

    Con successiva ordinanza, lo stesso Tribunale ha revocato la semiliberta', per avere il condannato piu' volte violato le prescrizioni del programma di trattamento, dimostrando in tal modo "il mancato raggiungimento di quel grado minimo di maturita' che e' indispensabile possedere per la corretta fruizione di una misura alternativa", nonche' rendendo palese "la propria inidoneita' alla prosecuzione del trattamento". L'intervenuta revoca di una misura alternativa comporta la soggezione del condannato alle preclusioni stabilite dall'art. 58-quater, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), ovverosia l'impossibilita' di accedere per un periodo minimo di tre anni ad altre misure alternative, nonche' ai benefici penitenziari dei permessi premio e dell'ammissione al lavoro all'esterno.

    Secondo il rimettente, pero', il fallimento del trattamento extramurario non puo' in alcun modo essere valorizzato ai fini della decisione sull'odierna istanza.

    Non e', infatti, applicabile al beneficio oggi richiesto la menzionata preclusione, in quanto la legge istitutiva del cosiddetto "indultino" ha espressamente richiamato le norme dell'ordinamento penitenziario che ha inteso estendere al nuovo beneficio, mentre non ha richiamato la norma di cui all'art. 58-quater, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, che non puo' essere estesa in via interpretativa, trattandosi di norma di stretta interpretazione in quanto sfavorevole al reo.

    Prima della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2005, la giurisprudenza di legittimita' considerava la norma di cui all'art. 1, comma 3, lettera d), della legge n. 207 del 2003 il fondamento normativo dell'efficacia preclusiva dell'intervenuta revoca di una misura alternativa ai fini della concessione della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena.

    Dopo la declaratoria di illegittimita' della predetta norma e' venuto meno il fondamento normativo dell'orientamento prevalente e, pertanto, l'intervenuta revoca di una misura alternativa non puo' piu' essere considerata causa di inammissibilita' dell'istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della pena.

    Nel procedimento a quo, la recentissima revoca e l'accertata inidoneita' al trattamento extramurario, oltre a non integrare un presupposto ostativo, non possono neppure essere tenute in considerazione ai fini del rigetto dell'istanza, non essendo demandata al giudice di sorveglianza alcuna valutazione di merito dall'art. 1 della legge n. 207 del 2003, che prevede l'obbligatoria concessione del beneficio ove sussistano i requisiti di legittimita' ivi previsti, in quanto la formulazione della norma, che testualmente dispone: "e' sospesa per la parte residua la pena ...", anziche' "puo' essere sospesa", non lascia dubbi.

    Ritiene il rimettente che la disposizione attribuisce al sistema una connotazione estremamente criticabile, e che, pertanto, debba essere sollevata d'ufficio questione di legittimita' costituzionale della norma, per contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, 79, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, ravvisandosene la rilevanza e la non manifesta infondatezza.

    La questione e' rilevante, ai fini della pronuncia del giudice a quo sull'istanza, essendo ineliminabile l'applicazione della norma nell'iter logico-giuridico che il rimettente deve percorrere per la decisione conclusiva dell'odierno procedimento, trovandosi il condannato nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 207 del 2003 per l'ammissione alla sospensione condizionata della pena, pur avendo subito colpevolmente da brevissimo tempo, per lo stesso titolo esecutivo, la revoca della piu' restrittiva delle misure alternative, cosi' dimostrando l'incapacita' di gestire una misura ben piu' contenitiva del beneficio oggi richiesto.

    In punto di non manifesta infondatezza, si osserva che il nuovo istituto introdotto nel sistema dalla legge n. 207 del 2003, di non facile inquadramento sistematico, e' connotato dal tendenziale automatismo della...

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