Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Questione concernente la mancata previsione della pignorabilita' nei limiti del quinto delle pensioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), come stabilito per le pensioni dei dipendent...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"), promosso con ordinanza del 27 agosto 2004 dal Tribunale di Roma, nel procedimento civile vertente tra De Angelis Antonietta e Russo Frida, iscritta al n. 1024 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di costituzione di De Angelis Antonietta;

Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Udito l'avvocato Marcello Pasanisi per De Angelis Antonietta.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un processo di opposizione all'espropriazione forzata presso terzi avente ad oggetto le somme erogate a titolo di pensione ad Antonietta De Angelis dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", avendo l'opponente invocato l'impignorabilita' assoluta dei relativi ratei e chiesto la sospensione del procedimento, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 27 agosto 2004, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"), per contrasto con l'art. 3, comma primo, della Costituzione e, comunque, con il principio di ragionevolezza, nella parte in cui esclude la pignorabilita', nei limiti di un quinto, della pensione erogata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"; e cio' a differenza di quanto dispongono l'art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile con riguardo alle retribuzioni, l'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, con riferimento alle pensioni, agli assegni ed alle indennita' erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonche' gli artt. 1 e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), con...

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