Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Concessione dei permessi premio ai recidivi reiterati - Modifiche normative comportanti un innalzamento della soglia della pena espiata per l'accesso al beneficio - Applicabilita' anche ai condannati che abbiano maturato, prima dell'entrata in vigore della no...
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:
Presidente: Annibale MARINI;
Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), introdotto dall'articolo 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso con ordinanza del 7 gennaio 2006 dal Magistrato di sorveglianza di Livorno, sull'istanza proposta da L.G. iscritta al n. 62 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 7 giugno 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto in fatto
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- Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Livorno - chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di permesso premio avanzata da un condannato - ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), introdotto dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede che i nuovi limiti di pena, stabiliti per l'accesso al beneficio del permesso premio, si applichino anche ai condannati, recidivi reiterati, per delitti commessi prima dell'entrata in vigore della predetta legge n. 251 del 2005. Ove non si ritenga di condividere - deduce il giudice a quo - l'interpretazione secondo la quale il principio di irretroattivita' della legge penale si applichi anche in tema di benefici penitenziari, viene sollevata questione di legittimita' costituzionale della stessa norma in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. - alla luce di principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 137 del 1999 - nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso in favore del condannati che, prima dell'entrata in vigore dell'art. 7 della citata legge n. 251 del 2005 (introduttiva dei nuovi limiti di pena per l'accesso al permesso premio nei confronti dei condannati recidivi), abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto.
In punto di rilevanza, il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a provvedere sull'istanza di permesso premio avanzata da una persona condannata alla pena di dodici anni di reclusione per delitto compreso nella rassegna operata dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario (spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante del quantitativo ingente prevista dall'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990), con valutazioni "molto positive" circa il percorso penitenziario sinora compiuto e in assenza di elementi dai quali dedurre l'esistenza di collegamento con la criminalita' organizzata, terroristica od eversiva. Dei dodici anni, che costituiscono la pena inflitta, l'interessato, tenendo conto del presofferto e delle riduzioni di pena per liberazione anticipata, risulta aver espiato la meta' della pena stessa - vale a dire il limite di pena sufficiente per il riconoscimento del beneficio del permesso premio, secondo la normativa previgente - ma non ancora i due terzi; limite, questo, invece previsto dalla normativa sopravvenuta per i recidivi, come nel caso del condannato in questione. Il giudice rimettente puntualizza che nei confronti di tale persona era stata contestata - nel giudizio cui si riferisce la condanna in oggetto - la recidiva specifica e reiterata (a suo carico risultavano, infatti, lontani precedenti per rapina, detenzione e porto illegale di armi e detenzione a fini di spaccio di stupefacenti), ed essa era stata ritenuta sussistente dal giudice della cognizione, ancorche' dichiarata equivalente nel...
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