Ordinanza emessa il 21 febbraio 2006 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia Sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da El Himer Ahmed contro Ministero dell'interno ed altra Straniero - Ingresso e permanenza nel territorio dello Stato - Divieto di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, in caso di condanna, anch...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 227 del 2005 proposto dal El Himer Ahmed, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Barreca con domicilio eletto in Brescia, via Malta n. 12, presso la segreteria della sezione;

Contro Ministero dell'interno - Questura di Mantova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici, in Brescia, via S. Caterina n. 6, sono ope legis domiciliati, per l'annullamento del provvedimento del questore dell'11 gennaio 2005, di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Vista le ordinanze della sezione n. 366 del 22 marzo 2005 e n. 15 del 10 gennaio 2006;

Vista l'ordinanza della sesta sezione del Consiglio di Stato n. 4001 del 30 agosto 2005;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato quale relatore, alla pubblica udienza del 7 febbraio 2006 il dott. Stefano Mielli;

Uditi i difensori delle parti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

F a t t o

Il ricorrente, cittadino marocchino, nato a Douar Zaouia il 12 ottobre 1978, soggiorna regolarmente in Italia dal 20 maggio 1992 con tutta la famiglia d'origine con la quale ha risieduto fino al novembre 2004 (cfr. i certificati di residenza e di stato famiglia prodotti al doc. 6 allegato al ricorso).

E' titolare di un proprio permesso di soggiorno fin dal 5 marzo 1994, successivamente sempre rinnovato (cfr. doc. 2 allegato al ricorso).

Ha continuativamente svolto regolare attivita' lavorativa dal 26 luglio 1994 ed attualmente ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. il libretto di lavoro e tutte le buste paga dal 1994 allegate al ricorso di cui al doc. 4) e possiede un alloggio adeguato al soddisfacimento alle proprie esigenze abitative dato in comodato dal datore ed in cui risiede dal 2004 (cfr. il contratto di comodato e i certificati di residenza di cui al doc. 5 allegato al ricorso).

Il 22 marzo 2005 e' stata depositata in giudizio la documentazione attestante il contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'attuale datore di lavoro stipulato in data 1° ottobre 2001.

E' stata anche depositata in giudizio una dichiarazione del datore di lavoro del 5 dicembre 2005, corredata da un certificato medico del 7 dicembre 2005 (cfr. docc. 17 e 18 depositati unitamente ai motivi aggiunti), con la quale si attesta che, in considerazione dei gravi e documentati problemi di salute del datore, la presenza del ricorrente nella ditta risulta indispensabile perche' e' l'unico in grado di sostituirlo.

Il Tribunale di Mantova con sentenza del 29 settembre 2004, ha condannato il ricorrente con pena patteggiata e con sospensione condizionale della pena, ad anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 3.445 di multa, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, c.p. e 73, comma 4 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di stupefacenti), relativamente a fatti accertati in San Giorgio di Mantova fino al gennaio 2001, concernenti la cessione in vendita di haschish.

In data 18 novembre 2004, il ricorrente ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

La Questura di Mantova con provvedimento dell'11 gennaio 2005, ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in quanto, visti gli articoli 5, commi 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, risulta a carico dello stesso la predetta condanna del Tribunale di Mantova, formulando l'ordine di presentarsi nel termine non superiore a quindici giorni lavorativi dalla data di notifica del diniego presso il posto di Polizia di frontiera di Malpensa-Varese, per allontanarsi volontariamente dal territorio dello Stato, con l'avvertenza che, in mancanza, si sarebbe proceduto all'applicazione dell'espulsione di cui all'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Con ricorso notificato il 21 febbraio 2005 e depositato il successivo 23 febbraio 2005, detto provvedimento e' impugnato per plurime censure, deducendo una serie di motivi volti, nella sostanza, a censurare la normativa posta a base del rifiuto sotto diversi profili di illegittimita' per violazione di molteplici norme della Costituzione, chiedendo a questo giudice di sollevare la relativa questione di legittimita' costituzionale, citando, al riguardo, la precedente ordinanza della sezione n. 683 del 2003 del 15 maggio 2003, con la quale e' stata sollevata per alcuni aspetti analoga questione dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 11 gennaio 2005, n. 11.

Si e' costituita in giudizio l'Amministrazione depositando una relazione della Questura che si richiama al giudizio espresso dai Carabinieri di Bagnolo San Vito, i quali definiscono il ricorrente persona di scarsa condotta morale e civile in relazione ad una precedente condanna con pena patteggiata a mesi tre di reclusione sostituita con lire 6.750.000 di multa, eseguita il 7 luglio 2004, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale continuata e rifiuto d'indicazioni sulla propria identita' personale, commessi il 10 ottobre 1999 in Mantova, nonche' un decreto del G.i.p. del Tribunale di Mantova a sette giorni di arresto e 400 euro di ammenda, sostituito l'arresto con 266 euro di ammenda, per il reato di guida in stato di ebbrezza commesso in Bagnolo San Vito il 27 marzo 2004.

L'Avvocatura dello Stato ha quindi chiesto la reiezione del ricorso perche' infondato.

Con ordinanza della sezione n. 366 del 22 marzo 2005, e' stata accolta l'istanza cautelare e per effetto di tale provvedimento la Questura ha rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio.

La sesta sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 4001 del 30 agosto 2005, in appello ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado, richiamandosi nella motivazione alla presunzione di pericolosita' sociale prevista per legge per le ipotesi di condanne riguardanti le fattispecie penali indicate dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Nel frattempo la sezione con ordinanza del 7 giugno 2005, n. 561, ha sollevato nuovamente la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b) della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dell'art. 5, comma 5 dello stesso decreto legislativo, applicati in combinato disposto tra loro, per violazione degli artt. 3, 4, 16, 27 e 35 della Costituzione, rilevante anche in relazione al ricorso all'esame e precedentemente dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 14 gennaio 2005, n. 9.

Nonostante fosse stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale chiaramente rilevante anche per il giudizio all'esame e fosse gia' stata fissata l'udienza di merito in tempi ravvicinati, la Questura, con provvedimento del 27 ottobre 2005, ha revocato il permesso di soggiorno provvisorio, formulando al ricorrente l'ordine di presentarsi nel termine non...

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