Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Filiazione - Filiazione legittima - Azione di disconoscimento della paternita' del figlio concepito durante il matrimonio - Condizioni di ammissibilita' - Preventiva prova dell'adulterio nel periodo del concepimento - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e del principio...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:, Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 235, primo comma, numero 3, del codice civile, promossi con ordinanze del 5 giugno 2004 e del 28 ottobre 2004 rispettivamente dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Rovigo, e dell'art. 235 del codice civile, promosso con ordinanza del 30 marzo 2005 dalla Corte di appello di Venezia, ordinanze rispettivamente iscritte ai numeri 737 del registro ordinanze 2004, 203 e 327 del registro ordinanze 2005, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2004 e numeri 16 e 26, prima serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di costituzione di T.S., nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 2006 e nella camera di consiglio del 17 maggio 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi l'avvocato Giancarlo Pezzano per T.S. e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La Corte di cassazione, I sezione civile, con ordinanza emessa in data 5 giugno 2004 (reg. ord. n. 737 del 2004), sul ricorso avverso la pronuncia della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Roma di rigetto della domanda di disconoscimento della paternita' ex art. 235 del codice civile - osservando che la prova per testi dedotta (tendente a dimostrare una pluralita' di incontri notturni della moglie del ricorrente, di professione "accompagnatrice per professionisti", con uomini diversi in camere d'albergo) era stata correttamente ritenuta dal primo giudice inidonea a dimostrare che la moglie del ricorrente avesse commesso adulterio nel periodo del concepimento, e che la esistenza di relazioni intrattenute in altra epoca non poteva fornire la prova per presunzioni dell'adulterio in detto periodo, nemmeno ai fini dell'espletamento della consulenza tecnica ematologica, gravando sull'attore l'onere della prova certa di un vero e proprio adulterio -, ha sollevato, su eccezione del ricorrente, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 235, primo comma, numero 3, cod. civ., "nella parte in cui ammette il marito a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre se nel periodo del concepimento la moglie ha commesso adulterio".

    La questione, osserva il Collegio rimettente, e' rilevante in quanto, nel procedimento a quo, il ricorrente si doleva del fatto che la c.t.u. ematologica da lui richiesta non fosse stata espletata perche' non ritenuta ammissibile dal giudice di merito per integrare la prova carente dell'adulterio della moglie. Detta esclusione e' ritenuta corretta dal rimettente, siccome basata su di una esatta interpretazione dell'art. 235, primo comma, numero 3, cod. civ., e coerente con la giurisprudenza di legittimita', in quanto, ai sensi della citata norma, l'indagine sul verificarsi dell'adulterio ha carattere preliminare rispetto a quella sulla sussistenza o meno del rapporto procreativo; sicche' la prova genetica o ematologica (che, peraltro, a seguito della nuova formulazione dell'art. 235 quale risultante dalla riforma del diritto di famiglia, non solo ha dignita' probatoria pari a tutte le fonti di convincimento, ma puo' formare oggetto di richiesta di prova, come gli altri mezzi istruttori, e non soltanto di istanza diretta a sollecitare l'esercizio di un potere proprio del giudice), anche se espletata contemporaneamente alla prova dell'adulterio, puo' essere esaminata solo subordinatamente al raggiungimento di quest'ultima prova e al diverso fine di stabilire il fondamento del merito della domanda.

    Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' come sollevata dal ricorrente - che aveva eccepito il contrasto con gli artt. 3, 24 e 30 della Costituzione dell'art. 235, primo comma, numero 3, cod. civ., nella parte in cui consente l'azione di disconoscimento della paternita' nei soli limitati casi ivi previsti - il Collegio rimettente la ha esclusa con riguardo all'art. 30 della Costituzione, e in riferimento all'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della lamentata disparita' di trattamento rispetto alla impugnazione per difetto di veridicita' del riconoscimento del figlio naturale ex art. 263 cod. civ. - che consente all'attore di utilizzare qualsiasi mezzo di prova - trattandosi di una situazione oggettivamente diversa da quella in esame e nella quale si pongono esigenze di...

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