Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Legge della Regione Valle d'Aosta istitutiva dell'Autorita' di Vigilanza sulla gestione finanziaria - Ricorso del Governo della Repubblica - Eccezione di inammissibilita' del ricorso per genericita' dei motivi - Sussistenza dei ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 19 maggio 2005, n. 10, recante "Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria e istituzione della relativa Autorita' di vigilanza", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 4 agosto 2005, depositato in cancelleria il successivo 9 agosto ed iscritto al n. 76 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 2006 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato dello Stato Giancarlo Mando' per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 4 agosto 2005 e depositato il successivo 9 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 - e "delle altre disposizioni con tali articoli collegate" - della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 19 maggio 2005, n. 10, recante "Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria e istituzione della relativa Autorita' di vigilanza".

    Il ricorrente osserva che la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha disciplinato, con la legge impugnata, l'istituzione ed il funzionamento dell'Autorita' di vigilanza sulla gestione finanziaria e cio' - come fatto palese dall'art. 1 - in dichiarata "attuazione del combinato disposto degli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), e 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), e al fine di assicurare il controllo sulla corretta gestione delle risorse collettive da parte della Regione, degli enti locali, dei loro enti ed aziende strumentali in qualsiasi forma costituiti".

    Si evidenzia ancora nel ricorso che l'art. 2 della legge regionale istituisce, "presso il Consiglio regionale", la predetta Autorita' di vigilanza, qualificandola come "organo imparziale che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione"; Autorita' che - a mente dell'art. 9 - risulta dotata di autonomia funzionale e organizzativa ed e' composta da tre membri nominati dal Consiglio regionale, "per la verifica della correttezza della gestione finanziaria, con particolare riguardo ai criteri di efficacia, efficienza ed economicita', della Regione e degli altri enti" innanzi ricordati. Inoltre, quanto alla durata della carica (quinquennale), alle cause ostative alla nomina e di incompatibilita' per i suoi componenti, alla accettazione della nomina, alle dimissioni ed alla decadenza dei componenti stessi, provvedono, rispettivamente, gli art. 5, 6, 7 e 8 della stessa legge.

    A sua volta, il successivo art. 10 individua i compiti dell'Autorita', prevedendo che ad essa, "nell'ambito dell'attivita' di verifica di cui all'art. 2 e nel rispetto della natura collaborativa del controllo esercitato", spetti "nei confronti della Regione e degli altri enti di cui all'art. 2: a) verificare la corretta gestione finanziaria; b) verificare la correttezza della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi europei; c) formulare, a richiesta degli organi collegiali [...], osservazioni sull'efficace ed efficiente gestione di procedure amministrative di particolare rilevanza e di interesse generale, riferendo tempestivamente sugli esiti dell'attivita' svolta agli enti richiedenti, anche al fine di stimolare processi di autocorrezione". Inoltre, alla medesima Autorita' di vigilanza, spetta di: "a) valutare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione e dai settori programmatrici evidenziati nel bilancio della Regione; b) verificare la regolare tenuta della contabilita' e la puntuale rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Regione; c) verificare l'attuazione, da parte della Regione e degli enti locali, della disciplina relativa al patto di stabilita' interno previsto dalla normativa statale e regionale vigente".

    Prosegue altresi' il ricorrente osservando che l'art. 11 "attribuisce all'Autorita' il potere di acquisizione di notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento dei compiti di cui al precedente art. 10, nei confronti degli uffici della Regione e degli altri enti di cui all'art. 1; mentre il successivo art. 12 prevede che l'Autorita' ha l'obbligo di riferire annualmente, entro il 31 marzo e con invio di apposita relazione, sugli esiti dei controlli al Consiglio Regionale ed ai Consigli dei Comuni e delle Comunita' montane".

    Nel rammentare che gli ulteriori articoli della legge contengono disposizioni "complementari" (concernenti i compensi spettanti ai componenti l'Autorita', la dotazione organica e strumentale, le spese di funzionamento e la copertura finanziaria), il ricorrente precisa pero' che l'art. 17 dispone che "le attivita' di verifica non si estendono peraltro agli atti del Consiglio regionale e dei suoi organi interni destinati all'esercizio dell'autonomia funzionale e organizzativa riconosciuta dallo Statuto speciale e dal regolamento interno del Consiglio".

    Ad avviso della difesa erariale, le disposizioni della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste n. 10 del 2005, e segnatamente gli artt. 1, 2 e 10, si porrebbero in contrasto, anzitutto, con gli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, nonche' con gli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), e 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed inoltre con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e con il "principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni".

    La legge denunciata, infatti, avrebbe inteso attribuire all'istituita Autorita' di vigilanza una generalizzata "funzione di controllo sulla gestione dell'attivita" della Regione e degli enti locali, a carattere "collaborativo" (art. 10), nella prospettiva propria del "controllo di gestione" e cioe' "della verifica e della valutazione complessiva della economicita' e della efficienza dell'azione amministrativa e dell'efficacia dei servizi erogati, in riferimento ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati e tenendo conto delle procedure e dei mezzi utilizzati per il loro raggiungimento". Coerentemente con tale finalita' si porrebbero i poteri di acquisizione di informazioni di cui l'Autorita' e' fornita (art. 11) e l'obbligo del medesimo organismo di "relazionare periodicamente i Consigli della Regione, dei Comuni e delle Comunita' montane degli esiti del controllo effettuato" (art. 12).

    Osserva, tuttavia, il ricorrente che il controllo successivo sulla gestione deve essere inquadrato "nel coordinamento della finanza pubblica unitariamente considerata - e della quale partecipano anche le Regioni, comprese quelle a statuto speciale" (sentenza n. 425 del 2004) -, "i cui principi postulano una applicazione uniforme per tutte le pubbliche amministrazioni, ivi comprese anche quelle regionali e degli altri enti pubblici locali".

    E' in siffatta prospettiva, prosegue l'Avvocatura, che viene in rilievo, coerentemente al disegno costituzionale (sentenze n. 29 del 1995 e n. 470 del 1997), l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), il quale presenta due "tratti fondamentali e caratterizzanti": il primo concernente la "applicazione tendenzialmente uniforme a tutte le pubbliche amministrazioni (anche regionali e locali) delle nuove regole", proprio in vista "del fine ultimo dell'introduzione in forma generalizzata del controllo sulla gestione"; il secondo riguardante la "scelta dell'imputazione soggettiva del controllo in questione alla Corte dei Conti in considerazione del ruolo che detto Istituto e' venuto...

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