Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Telecomunicazioni - Controversie fra utenti, o categorie di utenti, e soggetti autorizzati o destinatari di licenze - Previsione dell'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilita' - Denunciata irragionevole disparita' di trattamento rispetto...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), promossi con ordinanze del 3 novembre 2005 dal Tribunale di Bolzano e del 5 maggio 2005 dal Giudice di pace di Roma, nei procedimenti civili vertenti, il primo, tra il Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano e la Telecom Italia s.p.a., ed il secondo tra Corrado Magro e la Telecom Italia s.p.a., iscritte al n. 579 e al n. 584 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 e n. 51, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 3 maggio 2006 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il Tribunale di Bolzano ha sollevato, con ordinanza del 3 novembre 2005, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), nella parte in cui stabilisce l'obbligatorieta' del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilita' per le controversie tra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che il giudice rimettente premette di essere stato adito dal Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano per ottenere l'accertamento della sussistenza, in capo alla Telecom s.p.a., dell'obbligo di cui all'art. 26 delle condizioni generali di abbonamento al servizio di telefonia residenziale relativo ai "ritardi nell'adempimento degli obblighi assunti da Telecom Italia nella fornitura del servizio" e per sentir ordinare alla societa' convenuta di cessare con effetto immediato ogni diversa applicazione della predetta normativa;

che il giudice a quo premette, altresi', che la societa' convenuta ha pregiudizialmente eccepito l'improponibilita' della domanda a causa dell'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione prescritto dall'art. 1 della legge n. 249 del 1997 e dalla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 182/2002/CONS del 19 giugno...

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