Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ambiente - Parchi e riserve naturali - Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu - Procedura per l'istituzione del parco - Previsione del mero parere non vincolante degli enti locali in ordine alla delimitazione del parco - Lamentata lesione dell'autonomia degli enti locali ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 34 della legge del 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), promosso con ordinanza del 12 ottobre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, sui ricorsi riuniti proposti dal Comune di Baunei ed altri contro Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed altri, iscritta al n. 590 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 17 maggio 2006 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, con ordinanza del 12 ottobre 2005, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nella parte in cui non impone, nell'ambito del procedimento volto alla istituzione del Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu, "specifiche modalita' procedurali di coinvolgimento degli enti locali interessati in ordine alla delimitazione del Parco" stesso, per violazione degli artt. 5, 114, secondo comma, e 118, primo comma, della Costituzione;

che il rimettente premette di essere chiamato a decidere sul ricorso proposto dai Comuni di Baunei, Orgosolo, Arzana, Villagrande Strisaili, Seulo e Gairo nei confronti del Ministero dell'ambiente, della Regione Sardegna, della Provincia di Nuoro, del Comitato istituzionale di coordinamento per il Parco (CIC), nonche' di alcuni comuni i cui territori sono stati in parte inclusi nella perimetrazione del Parco;

che, con tale ricorso, si chiede l'annullamento del d.P.R. 30 marzo 1998 (Istituzione dell'Ente Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu), dell'intesa di programma tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Sardegna stipulata il 29 dicembre 1995, delle determinazioni assunte dal CIC, e, infine, dell'intesa di programma tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Sardegna stipulata il 19 febbraio 1998;

che il Tribunale amministrativo regionale espone che con il d.P.R. 30 marzo 1998 e' stato istituito l'Ente Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu, in applicazione dell'art. 34 della legge n. 394 del 1991 e che tale decreto era stato preceduto da tre intese stipulate tra Ministero dell'ambiente e Regione Sardegna nelle quali si disciplinavano, tra l'altro, le modalita' di perimetrazione dell'area protetta;

che, in particolare, nell'intesa del 1995, all'art. 3, si conveniva che la delimitazione sarebbe avvenuta secondo le modalita' di cui all'art. 9 della legge n. 394 del 1991 e avrebbe compreso le...

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