Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Responsabilita' amministrativa e contabile - Responsabilita' dei magistrati per danni causati all'erario a causa degli errori e irregolarita' delle loro disposizioni - Testo Unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia del 2002 - Lamentata estensione delle ipotesi di respon...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. Testo B), trasfuso nell'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Testo A), promosso con ordinanza del 30 maggio 2005 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale centrale, sull'appello proposto dal Procuratore generale nei confronti di C. G., iscritta al n. 529 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 giugno 2006 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, con ordinanza notificata il 6 giugno 2005 ed iscritta al n. 529 del registro ordinanze 2005, la Corte dei conti - sezione giurisdizionale centrale ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 101, 102, 104 e 108 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 172 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. Testo B), trasfuso nell'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Testo A);

che il Collegio rimettente chiarisce di dovere decidere sull'appello avverso la sentenza 27 febbraio 2003-29 maggio 2003, n. 490 della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Calabria;

che il giudice contabile di primo grado ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sull'azione di responsabilita' amministrativa promossa a carico dell'allora pretore di Caulonia, il quale, avendo dapprima omesso di provvedere al dissequestro di beni sequestrati contestualmente alla sentenza penale (divenuta esecutiva nell'ottobre 1996) ed avendo provveduto in tal senso solo il 22 gennaio 1998 (pur dopo la ricezione di un biglietto di segreteria in data 22 gennaio 1997, che ricordava l'incombenza), avrebbe comportato all'erario un danno pari alle maggiori spese di custodia dei beni in questione;

che la sentenza di primo grado ha declinato la giurisdizione in quanto ha giudicato di natura giudiziaria, e come tale insindacabile in sede di responsabilita' amministrativa, l'attivita' "posta in essere dalla convenuta" ed in quanto "non ha individuato norme di diritto positivo che" ne "consentissero" la "chiamata in giudizio";

che, in particolare, la sentenza impugnata davanti al giudice a quo ha individuato, nella fonte normativa legittimante (norme penali e relativo codice di procedura) e nella fase processuale in cui era consentito adottare il provvedimento di dissequestro (in sede di sentenza), le circostanze connotanti la natura giudiziaria dell'attivita' contestata al pretore di Caulonia;

che il rimettente riferisce poi i motivi dell'appello del Procuratore generale, il quale, sul presupposto della giurisdizione del giudice contabile, ha chiesto l'annullamento della sentenza, con rinvio al primo giudice per lo svolgimento della relativa istruttoria;

che, per l'appellante, l'attivita' di dissequestro non avrebbe natura giudiziaria e, comunque, dall'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), dagli articoli 150 e 172 del testo unico n. 115 del 2002 sarebbero desumibili argomenti normativi per interpretare la disciplina dettata dalla...

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