Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Proprieta' - Alberi a distanza non legale dal confine - Potere del confinante di esigerne l'estirpazione - Impossibilita' per il giudice di valutare l'effettiva turbativa recata dalla piantagione - Disciplina differente rispetto a quella concernente le immissioni nocive - Dedotta violaz...

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 892 e 894 del codice civile, promosso con ordinanza del 3 ottobre 2005 dal Giudice di pace di Andria, nel procedimento civile vertente tra Fattibene Vincenzo e Zingaro Leonardo, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 giugno 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Ritenuto che, sciogliendo una riserva nel corso di un giudizio civile tra Vincenzo Fattibene e Leonardo Zingaro, il Giudice di pace di Andria ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 892 e 894 del codice civile, nella parte in cui consentono l'estirpazione di alberi collocati a distanze non legali, senza che il giudice possa valutare l'effettiva turbativa per il proprietario del fondo che ne chiede l'estirpazione, per violazione degli artt. 3, 9, secondo comma, 24 e 42 della Costituzione;

che il rimettente espone che l'attenta valutazione della vexata quaestio, connotata da ampie risultanze istruttorie, convince della necessita' di invocare un giudizio incidentale di legittimita' costituzionale degli artt. 892 e 894 del codice civile;

che, in via preliminare, il Giudice a quo rileva che "l'accertamento della presunta incostituzionalita' ha una diretta rilevanza per la decisione della questione di merito", che "la posta questione e' considerata pregiudiziale e indispensabile per la decisione" e che "la questione e' non manifestamente infondata";

che, sotto tale ultimo profilo, il giudice di pace di Andria osserva che l'impossibilita' per il giudice di valutare l'effettiva turbativa per il proprietario del fondo che chiede l'estirpazione di alberi a distanza non legale determina una ingiusta differenza con quanto previsto in tema di immissioni (art. 844 del codice civile), per le quali e' necessaria una delibazione sulla normale tollerabilita';

che, aggiunge il rimettente, in tema di distanze tra piantagioni, prevalgono i regolamenti e gli usi locali...

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