Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Espulsione amministrativa - Ordine del questore di lasciare il territorio entro cinque giorni - Convalida dell'autorita' giudiziaria - Mancata previsione - Asserita violazione dei principi' di eguaglianza, di tutela giurisdizionale e del diritto di difesa - Carente descrizio...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossicon ordinanze del 28 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Isernia, del 16 febbraio 2005 dal Giudice di pace di Cuneo (con due ordinanze), del 4 gennaio 2005 dal Giudice di pace di Bergamo, del 30 aprile 2005 dal Giudice di pace di Bologna, del 18 maggio 2005 dal Giudice di pace di Roma, del 9 giugno 2006 dal Giudice di pace di Bari, del 4 luglio 2005 e del 24 novembre 2005 dal Tribunale di Gorizia e dell'8 agosto 2005 dal Tribunale di Siena, iscritte ai nn. 67, 239, 262, 285, 438, 486, 508, 517, 559 del registro ordinanze 2005 e al n. 33 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9, 18, 20, 22, 38, 40, 42 e 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2005 e n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 17 maggio 2006 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Ritenuto che con tre ordinanze, rispettivamente del 28 ottobre 2004, 4 gennaio 2005 e 18 maggio 2005, di contenuto sostanzialmente analogo, i Giudici di pace di Isernia, di Bergamo e di Roma, nel corso di altrettanti giudizi di opposizione avverso i decreti prefettizi di espulsione emessi nei confronti di cittadini extracomunitari, hanno sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo attualmente vigente, nella parte in cui prevede l'immediata esecutorieta' del decreto di espulsione e l'impossibilita' per il Giudice di pace di sospendere l'efficacia del cennato decreto fino alla data della camera di consiglio fissata per la trattazione dell'opposizione;

che i rimettenti premettono che la questione di costituzionalita' e' tuttora rilevante anche dopo la modifica delle norme impugnate operata, in ottemperanza alle sentenze di questa Corte n. 222 e n. 223 del 2004, tramite il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, a parere dei giudici a quibus, la mancata previsione del potere in capo al Giudice di pace di sospendere il decreto di espulsione impugnato risulta ancor piu' grave in considerazione del fatto che al decreto puo' fare seguito l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni, ex art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, ordine che, peraltro, non e' sottoposto ad alcun procedimento di convalida;

che, secondo i rimettenti, sebbene questa Corte, con la sentenza n. 161 del 2000, abbia dichiarato manifestamente infondata analoga questione, il mutato quadro normativo imporrebbe un ripensamento della tesi del giudice costituzionale, prevedendo l'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 un termine abbastanza lungo sia per la proposizione del ricorso (60 giorni) avverso il decreto di espulsione sia per la sua decisione da parte del Giudice di pace (20 giorni), con la conseguenza che tale ampio arco temporale renderebbe ora necessaria la previsione di una tutela cautelare;

che, per le ragioni sopra esposte, la normativa impugnata si porrebbe in contrasto con gli indirizzi indicati dal giudice costituzionale in tema di effettivita' della tutela giurisdizionale dell'immigrato, essendo lo straniero sottoposto agli atti consequenziali al decreto di espulsione senza che su quest'ultimo sia possibile svolgere alcun vaglio di legittimita' antecedente alla sua esecuzione, potendo il controllo avvenire sino ad 80 giorni dopo la adozione del provvedimento opposto;

che e' intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile e, comunque...

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